A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, per sostenere le imprese e i professionisti è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ristorare le attività che hanno subito chiusure forzate o comunque una riduzione del proprio lavoro.
Si precisa che i contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir. Ne consegue, pertanto, che tali contributi non sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973. Come precisato dalla circolare n. 15/E/2020, sul piano contabile le somme ricevute costituiscono un contributo in conto esercizio in quanto erogate ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19 (da contabilizzare nella voce A5 del conto economico).
Contributo Decreto Rilancio L’art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, qualora soddisfino i requisiti previsti dalla stessa norma.
La domanda andava presentata entro il 13.8.2020 e per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si vedano le circolari nn. 15/E e 22/E del 2020 e la risoluzione n. 65/E/2020.
Inoltre, in sede di conversione sono stati aggiunti i co. 7-sexies e 7-septies all’art. 60 del D.L. 104/2020, disponendo che i soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 34/2020 che:
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,
- classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
- ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30.6.2020),
possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Contributo Decreto Ristori Il Decreto Ristori (art. 1, D.L. 137/2020) ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per coloro che al 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco riportati nell’allegato 1 dello stesso decreto. L’agevolazione è erogata a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 (occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione). Il requisito del fatturato non deve essere verificato per i soggetti che hanno la partita Iva dal 1.1.2019 e che svolgono in via prevalente una delle attività di cui all’all. 1, D.L. 137/2020; tuttavia, il contributo non spetta a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 25.10.2020.
Per coloro che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020, l’importo percepito sarà erogato automaticamente, mentre in caso contrario occorre presentare apposita istanza dal 20.11.2020 al 15.1.2021 secondo il modello approvato dal provv. 20.11.2020. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti che, al 25.10.2020 hanno la partita IVA attiva e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’all. 4 del D.L. 137/2020 (art. 1-ter, D.L. 137/2020).
L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale – per le numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown – si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%.
Per coloro che non avevano già presentato domanda per il contributo del Decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive, come spiegato nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Nella prima fase, si moltiplica la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 per una delle seguenti percentuali: a) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; b) 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; c) 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Comunque, è previsto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi sono assegnati ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.1.2019, qualora la suddetta differenza sia pari a zero o positivo.
Nella seconda fase, la base di calcolo ottenuta viene moltiplicata per una delle percentuali, previste per i singoli codici Ateco nell’allegato 1 al decreto «Ristori».
In tutte e due i casi, l’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.
Inoltre, il co. 14, art. 1, D.L. 137/2020 riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) e 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (cd. zone arancioni e zone rosse del D.PC.M. 3.11.2020) una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 137/2020, aumentando di un ulteriore 50 per cento la quota indicata nell’allegato 1.
Si specifica che le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (co. 5, art. 13-duodecies, D.L. 137/2020).
Contributo ex Decreto Ristori-bis L’art. 1-bis del D.L. 137/2020 (che ha ripreso il contenuto dell’art. 2 del D.L. 149/2020) prevede, inoltre, l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020. In particolare, l’agevolazione è destinata ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle attività individuate dall’allegato 2 del D.L. 137/2020 e che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita IVA attiva e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 e dell’dell’art. 19-bis del D.L. 137/2020 (zone rosse).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del D.L. 137/2020.
L’erogazione avviene:
- con modalità automatica, se il beneficiario aveva ottenuto l’accredito del contributo del Decreto Rilancio e non lo ha riversato totalmente;
- a seguito della presentazione telematica di apposita istanza (provv. 20.11.2020) dal 20.11.2020 al 15.01.2021, per gli altri soggetti.
L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale si applica l’aumento percentuale previsto dall’all. 2 del D.L. 137/2020. Per coloro che non avevano già presentato domanda per il contributo del Decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive, come spiegato nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Nella prima fase, si moltiplica la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 per una delle seguenti percentuali: a) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; b) 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; c) 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Comunque, è previsto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi sono assegnati ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.1.2019, qualora la suddetta differenza sia pari a zero o positivo.
Nella seconda fase, la base di calcolo ottenuta viene moltiplicata per una delle percentuali, previste per i singoli codici Ateco nel citato allegato 2.
In tutti i casi, l’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.
Si specifica che le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (co. 5, art. 13-duodecies, D.L. 137/2020).
Contributo ex Decreto Natale L’art. 2 del D.L. 172/2020 introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti interessati dalle misure restrittive previste dallo stesso decreto. In particolare, il contributo compete ai soggetti che al 19.12.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 172/2020) hanno la partita IVA attiva (la partita Iva deve essere stata attivata entro il 30.11.2020) e svolgono in via prevalente una delle attività individuate dai codici Ateco di cui all’all. 1 del D.L. 172/2020 (settore della ristorazione). Il co. 2 della norma precisa, tuttavia, che possono beneficiare del contributo solo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e che non lo abbiano restituito. L’Agenzia delle Entrate, infatti, eroga direttamente lo stesso importo già corrisposto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
Il contributo è soggetto ai limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del Decreto Rilancio.