24 Marzo 2014
Al via l’elenco dei destinatari del 5 per mille
Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 21 marzo 2014.
I ritardatari possono inviare la documentazione entro il 30.09.2014 versando la sanzione di 258 euro
Per l’anno finanziario 2014, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:
1. sostegno degli enti del volontariato:
- enti del volontariato di cui alla Legge 266 del 1991;
- Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del D.Lgs. 460/1997);
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, Legge 383/2000);
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/1997;
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/1997;
2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Anche per l’anno finanziario 2014, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita altresì quella delfinanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il Dpcm 30 maggio 2012 – pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.
Gli enti ritardatari possono provvedere all’iscrizione entro il 30.09.2014 – Possono partecipare (articolo 2, comma 2, del D.L. 16/2012 – Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentalientro il 30 settembre 2014, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/5/12). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.
Le ASD – Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2014.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 21 marzo 2014, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello – pdf e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2014. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2014).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest’anno deve, comunque, presentare la domanda anche se l’ha già inviata per gli anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 oppure è presente nell’elenco trasmesso dal Coni per l’anno 2008.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle AD: presentazione della dichiarazione sostitutiva – I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il 30 giugno 2014 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva – pdf.
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica dell’Agenzia mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore