Il nuovo contratto a termine

Ricambiano le regole per i contratti a termine. Ne hanno viste e riviste di novità e questa non sarà sicuramente l‘ultima.

Il D.lgs n. 368, dalla sua emanazione nel 2001, ha visto ben 12 interventi ma evidentemente nessuno estremamente efficace per quanto sperato. Questa ultima modifica libera il contratto a temo determinato dal vincolo della causale e dall’unica proroga ma lo incatena al limite quantitativo di utilizzo.

Dal 21/3/2014, con la pubblicazione del decreto legge n. 34 pubblicato in G.U. n. 66 del 20/3/2014,

i contratti a termine conclusi fra un datore di lavoro o utilizzatore, potranno essere stipulati SENZA l’inserimento di una causale, per un limite massimo di 36 mesi, durante i quali potranno inserirsi 8 proroghe a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

IMPORTANTE limitazione è stata inserita in relazione al limite di utilizzo dei contratti a temine che non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo, SALVO modifiche all’interno della contrattazione collettiva che non si sa quando e se interverrà. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il limite del 20% dell’organico complessivo deve essere rispettato fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7 del D.lgs. n. 368/2001 ai sensi del quale sono in ogni caso esenti da limitazioni

quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi

nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste

nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e

successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.