1 Aprile 2014
Le operazioni estere nei diversi quadri della comunicazione polivalente
Il 10 e il 22 aprile 2014 sono le due date di riferimento per l’invio del modello, rispettivamente per i soggetti con liquidazione IVA mensile e per tutti gli altri.
L’Agenzia delle Entrate proprio in occasione del primo invio, posticipato a fine gennaio 2013, aveva fornito importanti chiarimenti circa i dubbi degli operatori. Rivediamone alcuni.
Quadro BL – Operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list – Quanto già comunicato relativamente alle operazioni con controparte black list nel quadro BL, non deve essere ripetuto nel quadro SE.
In linea con il disposto dell’articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, che presiede l’intero assetto del Provv. n. 2013/94908 del 2/8/2013, infatti, le operazioni con controparte black list, che siano già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale (quadro BL del nuovo modello polivalente) restano escluse dalla comunicazione annuale relativa alle operazioni rilevanti IVA (quadro SE dello stesso modello). Anche le operazioni con Paesi Black list di importo uguale o inferiore a 500 euro non comunicate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 40/2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente.
Quadro BL- caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti” – Per quanto concerne la finalità delle due caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti da soggetti non residenti” presenti nel quadro BL, l’Agenzia ha chiarito che la prima va barrata in presenza di operazioni attive, mentre la seconda in presenza di operazioni passive.
Si tratta dell’opzione per l’esposizione in forma aggregata delle operazioni con soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro FN) e degli acquisti da soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro SE).
Quadro FE – casella Autofattura – La casella “Autofattura” del quadro FE va barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, quindi per acquisti da soggetti non residenti. Vanno inserite, pertanto, le operazioni documentate da autofattura relative ad:
– acquisti da fornitori Extra- UE, fatta eccezione per le importazioni;
– acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT.
Quadro FR – casella “Autofattura” – La casella ‘Autofattura’ va spuntata in caso di autofatture emesse per:
– operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente e nell’ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente, illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili;
– acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, dall’emissione della fattura;
– acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331 del 1993.
La casella non può essere spuntata per il caso di documento riepilogativo. La casella non deve essere spuntata per il caso di operazioni in reverse charge.
In tali ipotesi va indicata la partita IVA della controparte.
Quadro SE – Nel quadro SE in generale, vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.
Va fatta attenzione tuttavia, al fatto che:
– in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera (come, ad esempio, un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche oppure una indicazione mancante o illeggibile dello Stato estero sulla fattura ricevuta) va comunicata la sola autofattura nel quadro FR;
– in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE.
Quadro FN – Nel quadro FN vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.
Si fa presente che vanno ivi incluse anche operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA – UE).