2 Aprile 2014
Il 10 aprile 2014 sono chiamati all’invio dello Spesometro 2014, con i dati 2013, i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente nel 2014 e il 22 aprile 2014 quelli che la versano con scadenza diversa (coloro che aderiscono al regime dell’art.13, L. 388/2000 e coloro che liquidano l’IVA trimestralmente).
I lavoratori autonomi, infatti, non rientrando tra i contribuenti disciplinati dall’articolo 22 del D.P.R. 633/72, hanno l’obbligo di emettere la fattura, anche per operazioni effettuate nei confronti di privati e in locali aperti al pubblico. Essi sono, dunque, fortemente penalizzati dall’eliminazione delle soglie per le operazioni supportate da fattura.
Il documento riepilogativo – Unica soluzione per evitare la comunicazione di una miriade di fatture, è effettuare la registrazione di un unico documento riepilogativo sia per le fatture attive che per le passive, ai sensi del D.P.R. 695/96, evitando così l’evidenza dei singoli clienti o fornitori, barrando un’apposita casella.
Le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate, con riferimento a tale mese, con un unico documento riepilogativo, nel quale devono essere indicati:
– i numeri delle fatture cui si riferisce;
– l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
– e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata (art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 695/96).
Il contribuente deve provvedere all’immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 €, compilando solo i campi: “Importo” e “Imposta”, che accoglieranno la somma degli importi (imponibili\non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo, nonché l’imposta complessivamente conteggiata. È obbligatorio indicare la “Data del documento” oppure la “Data di registrazione” e il “Numero fattura/Documento Riepilogativo” è invece obbligatorio.
Fatture cointestate – Se sono, invece, emesse fatture cointestate (si pensi ad esempio a un notaio che addebita l’onorario di un rogito stipulato da due coniugi), occorre evidenziare l’operazione distintamente per ciascuno di essi (ripartendo, anche se le istruzioni non lo precisano, il corrispettivo tra i diversi co-acquirenti).
L’acquisto di carburante – I professionisti, inoltre, nell’acquisto di carburanti, devono prestare attenzione alla modalità utilizzata per documentare la spesa. Nello spesometro non va indicato nulla, se essi si avvalgono della semplificazione introdotta dal D.L. n. 70/2011, che consente di non utilizzare la “scheda”, qualora i pagamenti avvengano esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani. Se permane la tenuta delle schede carburante, invece, occorre predisporre la comunicazione, avvalendosi delle modalità previste per i documenti riepilogativi.
Prestazioni a clienti esteri – Se il professionista ha fatturano prestazioni attive a clienti esteri, dal 2013 esse vanno include nel modello.
Entrano nello spesometro, infatti, anche le fatture emesse non soggette a Iva ai sensi dell’articolo 7-ter.
Ad esempio, un commercialista che ha reso una prestazione a una società statunitense deve emettere la fattura senza Iva e l’operazione andrà inserita nello spesometro.
Se, invece, si tratta di servizi svolti nei confronti di operatori Ue, la fattura andava inclusa negli elenchi Intrastat ed è, quindi, esonerata dallo spesometro.