Cedolare secca al 10% sui canoni concordati

Scende a decorrere dal 1/1/2014 la percentuale di imposta per la cedolare secca per  affitti a canone concordato, dal 15 al 10%.

Il decreto legge per “le misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’EXPO 2015” n. 47 del 28/3/2014, porta l’imposta agevolate dal 15% al 10%.

Rimane al 21% l’imposta sugli altri canoni.

In un regime fiscale così opprimente, l’opportunità di sfruttare la cedolare secca è un’opportunità  favorevole ai provati cittadini che, per un reddito medio, pagherebbero altrimenti un’imposta che si aggira intorno ad una percentuale media del 33%.

Si tratta di un’imposta  che si applica ai canoni di locazione uso abitativo (libero o concordato) stipulati da privati e sostituisce

  • l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti
  • l’imposta di registro e il l’imposta di bollo alla registrazione

E ancora:

  • l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione
  • l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto

Resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione

La cedolare secca si distingue in due diverse aliquote impositive;

  • la nuova aliquota agevolata del 10% (passata dal 19% al 15% fino al 10% dal 2014)
  • l’aliquota agevolata del 21%

da applicare sul canone libero di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’ possibile applicare l’aliquota super agevolata del 10%  in caso di stipula di contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b (si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia) e in quelli ad alta tensione abitativa. individuati dal Cipe.

Il reddito assoggettato a cedolare:

  • è escluso dal reddito complessivo
  • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
  • il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni  o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Si ricorda inoltre che a decorrere dal 2013 la deduzione forfetaria da applicare agli affitti percepiti e da dichiarare nel quadro relativo ai fabbricati del modello di dichiarazione, è scesa dal 15% al 5% a sfavore del contribuente e questo rende la cedolare secca ancor più conveniente.
L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni inoltre non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.