Contributi Colf - Il 10/4/2014 scade il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2014

Questa la tabella dei nuovi contributi per le colf.

 DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014

Lavoratori Italiani e Stranieri

Contributi dovuti per contratto a tempo indeterminato senza addizionale

Retribuzione effettiva

Retribuzione convenzionale

Con quota CUAF

Senza quota CUAF

Totale

Quota a carico lavoratore

Totale

Quota a carico lavoratore

Fino a euro 7,86

Euro 6,96

Euro 1,39

Euro 0,35

Euro 1,40

Euro 0,35

Oltre euro 7,86 e fino a euro 9,57

Euro 7,86

Euro 1,57

Euro 0,39

Euro 1,58

Euro 0,39

Oltre euro 9,57

Euro 9,57

Euro 1,91

Euro 0,48

Euro 1,92

Euro 0,48

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

Euro 5,06

Euro 1,01

Euro 0,25

Euro 1,02

Euro 0,25

Contributi dovuti sui contratti a termine con il contributo addizionale

Retribuzione effettiva

Retribuzione convenzionale

Con quota CUAF

Senza quota CUAF

Totale

Quota a carico lavoratore

Totale

Quota a carico lavoratore

Fino a euro 7,86

Euro 6,96

Euro 1,49

Euro 0,35

Euro 1,50

Euro 0,35

Oltre euro 7,86 e fino a euro 9,57

Euro 7,86

Euro 1,68

Euro 0,39

Euro 1,69

Euro 0,39

Oltre euro 9,57

Euro 9,57

Euro 2,04

Euro 0,48

Euro 2,06

Euro 0,48

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

Euro 5,00

Euro 1,08

Euro 0,25

Euro 1,09

Euro 0,25

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Il contributo addizionale dell’1.40% non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Attenzione: sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in particolare l’art. 2 ha previsto chel’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Per tale motivo i contributi dovuti sui rapporti a termine risultano di importo più elevato come da seconda tabella riportata in calce.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

CASSACOLF

Ricordiamo che nei bollettini inviati direttamente dall’INPS non viene calcolata la Cassacolf, disciplinata dal CCNL di riferimento, in quanto non gestita dall’Istituto di previdenza.

Cessazioni

Ricordiamo che in caso di cessazione di rapporto di lavoro, i contributi vanno versati entro 10 gg. dall’ultimo giorno di lavoro. Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Novità

Si ricorda che per effetto elle modifiche apportate dalla Riforma del Mercato del Lavoro, anche ai collaboratori domestici è applicabile la convalida delle dimissioni prevista per i lavoratori dipendenti.

Contributi su ferie e preavviso

Con messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013, l’Inps rende noto che nel portale dei Pagamenti relativo alle collaboratrici domestiche, ha provveduto ad attivare la funzione per il pagamento dei contributi relativi, anche in riferimento a  periodi di mancato preavviso e/o a ferie non godute  e liquidate in sede di fine rapporto da comunicarsi entro 5 giorni dall’evento. Si rammenta che il pagamento dei contributi in caso di cessazione, deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.