Non si tratta tuttavia di un semplice differimento: con il Provvedimento in oggetto si interviene sulle scadenze fissate dal Provvedimento del 2 agosto 2013, indicando dei veri e propri nuovi termini di trasmissione.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile sposta infatti il termine per la comunicazione dei dati in oggetto al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, confermando così le prime ipotesi che vedevano la scadenza del nuovo adempimento alla fine di ottobre.
Un provvedimento, questo, che appare come necessario, in quanto, con riferimento alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, l’unico modo per comprendere se la comunicazione è o no dovuta, è connesso, appunto, alla dichiarazione presentata, non solo dai soci e dai familiari dell’imprenditore, ma anche dalla stessa impresa/società che concede i beni in godimento.
Assumeranno infatti rilievo esclusivamente le fattispecie in cui sia riportato un reddito diverso, determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, nonché quei casi in cui sia stata fissata l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.
Tuttavia, se inizialmente era stata ipotizzata una convergenza tra le scadenze di Unico e della comunicazione dei beni ai soci, con il provvedimento in oggetto si evita la concentrazione dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo in un’unica scadenza, prevedendo un lasso di tempo di 30 giorni tra i due adempimenti.
I soggetti tenuti alla comunicazione
Dovranno pertanto rispettare il termine previsto dei 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:
– coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, i quali devono comunicare i dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno d’imposta precedente, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro;
– coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, i quali devono comunicare i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all’anno d’imposta precedente. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.