Detraibilità delle spese di istruzione – esperto risponde

23 Aprile 2014
Il caso – Sono madre di tre figli e, ogni anno, in occasione della compilazione del modello 730, abbiamo dubbi in merito a quelle che sono le spese di istruzione effettivamente detraibili.
Potremmo avere un quadro completo delle disposizioni attualmente vigenti?

Analisi – In primo luogo merita di essere chiarito che è consentita esclusivamente la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di:
– corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado (ovvero le c.d. “scuole medie” e “scuole superiori”);
– universitaria;
– di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;
tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Tuttavia è bene precisare come nel nostro ordinamento, essendo previsto l’obbligo scolastico fino all’età di 16 anni, non può essere rinvenuto alcun vincolo di pagamento delle tasse scolastiche fino al terzo anno delle scuole superiori.

Molto spesso, tuttavia, i genitori corrispondono degli importi all’istituto frequentato dal ragazzo di età inferiore ai 16 anni: in tal caso si deve più correttamente parlare di erogazioni liberali piuttosto che di spese di istruzione.

Le erogazioni liberali in oggetto sono comunque detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-octies) del Tuir, ma in questo caso la detrazione è personale e non spetta se sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
La spesa deve essere finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa e la detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Nel caso in cui siano rispettati i requisiti appena richiamati, l’erogazione liberale in oggetto potrà essere indicata nel quadro E, sez. I, righi da E8 a E12, codice 31 (qualora si proceda alla compilazione del modello di dichiarazione 730/2014) oppure nel quadro RP, righi RP8 a RP14, sempre codice 31 (nel caso in cui si opti per la compilazione del modello UnicoPF/2014).

Le spese di istruzione detraibili –
 Sono considerate fiscalmente detraibili tutte le spese sostenute per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria, compresi i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.
Tali oneri sono deducibili secondo il principio di cassa, nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta.

Sono altresì detraibili le spese sostenute per la frequenza di istituti privati, ma in tal caso l’importo ammesso in detrazione non può essere superiore a quello che si sarebbe sostenuto per le tasse e i contributi degli istituti statali.

Nel tempo si sono inoltre succeduti diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che hanno sancito la detraibilità delle spese sostenute per:
– i corsi di dottorato di ricerca presso l’Università (risoluzione n.11 del 2010);
– i master universitari (circolare n. 101 del 2000);
– i corsi SSiS per l’abilitazione ad insegnare (risoluzione n.77 del 2008);
– i corsi tenuti presso le università telematiche, se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (risoluzione n.6 del 2007);
– le spese per la partecipazione alle prove d’accesso ai corsi universitari a numero chiuso (risoluzione n.87 del 2008);
– le soprattasse per esami di profitto e laurea;
– le spese di immatricolazione e iscrizione ad anni fuori corso.
È stato altresì chiarito che le spese sostenute per i corsi di specializzazione per i laureati sono detraibili, purché gli stessi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario (circolare n.7 del 1193).
Da ciò ne discende che, per esempio, non sono detraibili le spese sostenute per i corsi di specializzazione organizzati dagli Ordini professionali in vista di eventuali esami di abilitazione.

Sono detraibili anche i corsi presso istituti e università private o straniere, ma in tal caso è necessario far riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso le Università statali italiane.

Le spese non detraibili – Si ricorda, infine, che non possono essere considerate detraibili le altre spese sostenute per la frequenza dei corsi di studio, come, ad esempio, quelle per l’acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di materiale di cancelleria etc. (Risoluzione ministeriale 17/06/80, n. 8/803), nonché gli importi corrisposti per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole (Risoluzione ministeriale 27/10/80, n. 2/1184).

Autore: Redazione Fiscal Focus