24 Aprile 2014
Come noto, l’art. 4, co. 2, del D.L. 167/1990, come riscritto dalla Legge Europea 2013 (L. 97/2013), prevedeva, accanto al principio di carattere generale in base al quale su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari dovevano applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività erano a essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervenissero nella mera riscossione dei relativi flussi, una “ritenuta d’ingresso” a titolo di acconto nella misura del 20% su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che derivano da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.
La decorrenza della norma era inizialmente fissata al 1° gennaio 2014. Successivamente, ilProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013:
- rinviava l’applicazione della ritenuta, per ragioni di ordine pratico, al 1° febbraio 2014;
- prevedeva il versamento delle ritenute operate dagli intermediari per il periodo dal 1° febbraio – 30 giugno 2014, entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19.02.2014 (Protocollo 2014/24663), tenuto conto delle difficoltà sollevate dagli operatori, si rinviava al 1° luglio 2014 la decorrenza degli adempimenti connessi alle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2, D.L. 167/1990.
Con comunicato del Mef, n. 46 del 19.02.2014, era stato reso noto che nell’ambito del disegno di legge per l’attuazione dell’accordo “Iga” e l’implementazione del “Common Reporting Standard”, era stata predisposta una norma per la definitiva abrogazione della ritenuta. Si ricorda che sempre nel comunicato del MEF, oltre a sottolineare l’inutilità della nuova ritenuta in ingresso in quanto finalizzata a ottenere informazioni già disponibili attraverso il canale delle scambio di informazioni, veniva ulteriormente precisato che “gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari”. Ci si riferiva alle ritenute eventualmente operate nel periodo 1° febbraio 2014 – 19 febbraio 2014, considerando la sospensione prevista per i flussi ricevuti nel mese di gennaio 2014.
Ora, con il Decreto IRPEF si risolve in maniera definitiva la questione, abrogando la disposizione normativa tanto contestata.