24 Aprile 2014
R.M. 43/E/2014
L’articolo 49-bis del D.Lgs. 171/2005 prevede che “al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. (…)”.
Per lo svolgimento della suddetta attività, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, entro il termine di versamento del saldo IRPEF.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
- “1847” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.