Con risoluzione n. 48/E L’agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione del codice tributo da utilizzare in F24 per il recupero del così detto “bonus in busta paga” di 80 euro, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Nell’attesa di una complessiva revisione del prelievo fiscale finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, con il D.L. n. 66/2014 è stato previsto un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati per i redditi fino a 26.000 euro da stimarsi fino alla fine dell’anno. L’importo massimo del bonus è pari a 640 euro per l’anno 2014 che, divisi per i mesi da maggio a dicembre, dovrebbero corrispondere a 80 euro per 8 mesi.
Si ricorda che essendo tale credito riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta, qualora il dipendente e/o collaboratore abbia più datori di lavoro o più committenti, è opportuno farselo riconoscere da un sostituto solo e per questo dovrà dichiarare agli altri di non volerlo per non rischiare di doverlo ripagare in sede di denuncia dei redditi o nel conguaglio di fine anno.
I sostituti, per recuperare quanto anticipato ai dipendenti, utilizzeranno il nuovo codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
In F24 il codice tributo è esposto in nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Il modello F24 deve essere inviato anche se con saldo zero.