IMU: i chiarimenti del Fisco

16 Maggio 2014

L’Agenzia Entrate con la Circolare n.10/E del 15 maggio 2014 recepisce i chiarimenti forniti in occasione degli incontri con la stampa specializzataLa Legge di stabilità 2014 al comma 715 ha previsto la parziale deducibilità dell’IMU:
– ai fini IRES per gli immobili strumentali delle società di capitali;
– e ai fini IRPEF per gli immobili strumentali dei professionisti e delle società di persone e ditte individuali;
nella misura del:
– 20% a partire dal 2014;
– e del 30% (in via transitoria)per l’anno d’imposta 2013.
Fino al 2012 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tantomeno ai fini Irap. Dal 2013 diventa deducibile ai fini IRPEF e IRES, ma rimane l’indeducibilità ai fini IRAP.

Come individuare gli immobili strumentali – La Circolare n.10/E del 15 maggio 2014 al paragrafo 8 chiarisce che ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali:
– gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
Restano, dunque, esclusi dall’agevolazione perché non rientrano nella “nozione di immobili strumentali” gliimmobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.

Vige il criterio di cassa – Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità per le imprese è quello dicassa (art.99, c.1, 2° periodo del Tuir). Cioè per competenza va imputato contabilmente l’importo dell’imposta da versare e fiscalmente va considerato deducibile l’importo del 30% (per il 2013) dell’IMUrealmente pagataSe esso non viene versato, non è deducibile.
L’Agenzia ha chiarito che l’IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile e l’IMU di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch’essa indeducibile, mentre se versata tardivamente nel 2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico.
L’IMU è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formatasi nel 2012.

Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo non esiste una norma speciale per le imposte, dunque ci si rifà all’art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo. L’IMU è deducibile nell’anno del pagamento, ma dal 01.01.2013.

L’IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013, non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese.
Inoltre, il comma 716 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 reca una norma , secondo quanto chiarito dall’Agenzia nella Circolare in commento, di decorrenza specifica, stabilendo che la stessa ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Al riguardo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, l’IMU è dovuta per anni solari e, quindi, l’IMU relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 coincide con l’IMU dovuta per l’anno 2013. Si ritiene, di conseguenza, che il legislatore abbia voluto consentire la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo a partire da quella relativa all’anno 2013.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, inoltre, tale ricostruzione va coordinata con quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 99 del TUIR in base al quale “Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente. L’articolo 99, comma 1, del TUIR non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento.

In conclusione, un’eventuale IMU 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile, trattandosi di un costo di competenza del periodo di imposta 2012. Diversamente l’IMU 2013 versata tardivamente nel 2014 è un costo di competenza del periodo di imposta 2013 indeducibile in detto periodo di imposta, in assenza del pagamento, e deducibile nel successivo periodo di imposta 2014 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di UNICO.

I professionisti deducono per cassa, ma sempre dal 2013- Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. Quindi, l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, comunque a partire dall’IMU relativa all’anno 2013. Peraltro, una diversa conclusione diretta a consentire la deducibilità dell’IMU per l’anno 2012 in caso di versamento tardivo, comporterebbe una disparità di trattamento, penalizzando i soggetti che hanno eseguito tempestivamente il pagamento dell’IMU.

Autore: Redazione Fiscal Focus