13 Giugno 2014
Ora anche il MEF ha ammesso che intorno alla nuova tassa per i servizi indivisibili ruotano troppi dubbi operativi: è per questo che è stata prospettata, in occasione della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5/02955, l’applicazione dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale non sono irrogate sanzioni “quando la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza”.
Il chiarimento in oggetto si è reso necessario in considerazione delle richieste di proroga avanzate da Caf e professionisti, i quali sono stati letteralmente travolti dall’“ingorgo scadenze” del 16 giugno.
L’intervento del legislatore
Se è vero che può essere applicata la disposizione prevista dallo statuto del contribuente, è altrettanto vero che è necessario fissare un termine oltre il quale non sono più ammesse tardività.
Per questo motivo il sottosegretario Zanetti ha richiesto l’intervento del legislatore, così come fu fatto, tempo fa, in occasione delle sanzioni previste per il saldo Imu e la maggiorazione Tares.
È invece da escludere qualsiasi intervento di prassi amministrativa.
La richiesta di proroga ai Comuni
Confedilizia, con un comunicato diffuso nei giorni scorsi ha richiesto direttamente ai Comuni il rinvio del termine per il pagamento della Tasi al 15 luglio o almeno al 30 giugno.
Secondo quanto chiarito dal suo ufficio legale, infatti, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, gli stessi Comuni potrebbero disporre il rinvio dei versamenti nell’ambito della potestà di regolamentare le entrate proprie.
Le incertezze
Le situazioni di incertezza che consentirebbero l’applicazione dell’art.10 dello Statuto del contribuente non sono certo poche: prima fra tutte la stessa data prevista per il versamento.
Volendo fornire una panoramica di quelle che sono le scadenze attualmente previste possiamo richiamare:
• il 16 giugno: è la data entro la quale i contribuenti sono chiamati alla cassa nei comuni che hanno pubblicato le delibere Tasi entro il 31 maggio;
• la diversa data prevista dalle delibere: se il 16 giugno rappresenta, in linea generale, la data prevista per il versamento, non possiamo dimenticare che vi sono comuni che, nella stessa delibera, hanno individuato un diverso termine per il versamento.
Per tale motivo, a Vicenza, Pordenone e Lodi la Tasi si pagherà il 16 luglio, a Venezia il 21 luglio, ad Ancona il 16 settembre e a Bari il 16 dicembre in un’unica soluzione;
• la data fissata con le proroghe decise dai singoli comuni: in molti Comuni sono state infatti fissati dei rinvii nei termini di pagamento.
Si pensi, a tal proposito, a Piacenza e Ferrara, nelle quali la Tasi si pagherà il 30 giugno, a Brescia, che ha fissato la scadenza al 12 luglio, a Mantova, che chiama i contribuenti alla cassa il 12 luglio, e a Bologna, che ha fissato il termine di pagamento per il 31 luglio.
In alcuni comuni, invece, pur lasciando ferma la data di versamento, è stata disposta la disapplicazione delle sanzioni per i versamenti tardivi;
• il 16 ottobre, è la scadenza prevista per i comuni che non abbiano pubblicato le delibere entro i termini previsti, e che provvederanno a farlo entro il 10 settembre.
Altro aspetto poco chiaro, con riferimento alla nuova tassa sui servizi indivisibili, riguarda la quota a carico degli occupanti, che rappresenta una quota compresa tra il 10 e il 30% della Tasi, determinata dal Comune.
Anche in questo caso le delibere fissano aliquote completamente diverse tra loro, rendendo necessaria un’analisi dettagliata delle singole posizioni.
In considerazione di quanto comunicato da Confedilizia, vi sarebbero inoltre Comuni che hanno deliberato la non applicazione della Tasi agli occupanti degli immobili, ponendosi in contrasto con quello che è il dettato normativo. In tal caso è comunque necessario far versare agli occupanti il 10% della Tasi.
Alcuni problemi operativi riguardano inoltre la quota minima prevista per il pagamento della tassa. Infatti, non è necessario effettuare il versamento se l’importo è inferiore a 12 euro (o altro limite fissato dal Comune). Ma, nel caso in cui gli occupanti siano più d’uno, il confronto non dovrà essere effettuato con la singola delega di pagamento, ma con la complessiva “quota occupanti”.