19 Giugno 2014
Una sentenza della CTR Liguria
Il caso. Con la pronuncia in rassegna è stato parzialmente annullato un avviso di accertamento di rettifica del reddito dichiarato a favore di un esercizio commerciale di ristorazione. Il ricorrente ha eccepito che l’azienda era condotta in forza di un contratto di associazione in partecipazione. Agli associati – che prestavano lavoro e figuravano a libro matricola – erano stati assegnati utili che costituivano costi da dedurre dal reddito complessivo dell’imprenditore associante. Tali costi sono stati però disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate perché l’associazione in partecipazione non risultava da scrittura privata registrata o riportante sottoscrizione autenticata, con conseguente impossibilità di appurare la certezza di data.
La tesi dell’Amministrazione circa la mancanza dei presupposti per portare in deduzione le quote degli associati in partecipazione ha trovato l’avallo dei giudici di primo grado. Diversa la posizione espressa dalla CTR Liguria, che ha distinto tra idoneità della scrittura privata per il perfezionamento del contratto e opponibilità al Fisco al fine della deduzione.
Osservazioni della CTR. La CTR osserva che il contratto di associazione in partecipazione si perfeziona mediante una scrittura privata, com’è avvenuto nella fattispecie. Per quanto concerne invece la possibilità per l’associante di portare in diminuzione dal proprio reddito d’impresa le quote di utili spettanti, l’Amministrazione Finanziaria (cir. n. 50/E del 2002) ha affermato che ciò è possibile solo se il contratto di associazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata giacché “in mancanza di atti aventidata certa la quota spettante all’associato non deve assumere alcuna rilevanza fiscale“. La problematica pertanto riguarda il concetto di “data certa”. In proposito “va considerato – si legge in sentenza – che l’assenza di registrazione o autentica delle firme non consente un automatico e inoppugnabile appuramento della certezza della data, ma va anche considerato che è compito del giudice del merito valutare caso per caso la sussistenza e l’idoneità dei fatti dedotti per stabilire la certezza della data del documento, fatto salvo il limite del carattere obbiettivo del fatto stesso, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità” (cfr. Cass. n. 4646/1997).
Nel caso in esame è risultato che le iscrizioni alla gestione degli associati in partecipazione erano state regolarmente depositate all’INPS, il che ha dato dimostrazione della data certa delle relative scritture private che quindi hanno potuto dispiegare effetti anche ai fini fiscali. Per la CTR, infatti, le iscrizioni alla gestione degli associati in partecipazione che risultino depositate all’INPS provano che le scritture private hanno data certa. “L’idoneità probatoria – spiegano i giudici di secondo grado – sussiste perché discende da un fatto estrinseco ai soggetti interessati e alle annotazioni nei registri, costituito dalla ricevuta di deposito da parte dell’INPS (bollo tondo a datario apposto sulle predette domande di iscrizione alla gestione degli associati in partecipazione)”.
In conclusione, la CTR Liguria, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ha demandato all’Ufficio il ricalcolo del reddito del contribuente, stante la deducibilità dei costi corrispondenti agli utili spettanti agli associati in partecipazione.