20 Giugno 2014
Sulla questione la Corte di Giustizia UE ha sancito la necessità che il fornitore dia “prova che il bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (sentenza in causa C- 409/04, punto 42 – in senso conforme anche la sentenza del 27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23). Negli interventi giurisprudenziali richiamati, il giudice comunitario ha altresì evidenziato che la Direttiva 2006/112/CE non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando invece che siano gli Stati membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misura adottate (cfr. sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007).
Sulla questione non è intervenuto in modo puntuale il Legislatore. A tale lacuna ha sopperito l’Amministrazione Finanziaria con vari interventi.
Inizialmente, nella R.M. n. 345/E/2007, l’Agenzia ha elencato alcuni documenti validi per provare la cessione intracomunitaria, quali:
• la fattura di vendita;
• gli elenchi Intrastat;
• la documentazione bancaria;
• e il documento di trasporto (CMR), sottoscritto dal trasportatore, per presa in carico della merce, e dal destinatario, per ricevuta.
Con la R.M. 19/E/2013, l’Amministrazione Finanziaria ha apportto ulteriori indicazioni sulla questione, affermando che ai fini di dimostrare l’uscita dei beni dal territorio nazionale può essere esibito anche il c.d.CMR elettronico, avente lo stesso contenuto di quello cartaceo.
Nel citato documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria sottolinea ulteriormente che “costituisce mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario); possono essere utilizzate anche le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore”.
In base alla giurisprudenza comunitaria (causa C-146/05), la prova dell’avvenuta cessione intracomunitariapuò essere fornita anche in un momento successivo all’effettuazione dell’operazione, essendo però indispensabile che il cedente acquisisca «senza indugio» i documenti rilevanti, ovverosia non appena la prassi commerciale lo renda possibile.