30 Giugno 2014
Attualmente nessuno dei due coniugi è a carico dell’altro (mentre in precedenza Tizia era a carico di Caio).
Il mutuo da sempre viene pagato integralmente da Caio con addebito RID sul suo conto corrente personale (che non è cointestato e non prevede deleghe a Tizia).
È possibile imputare gli interessi passivi del mutuo prima casa al coniuge che paga le rate del mutuo al 100% ?
L’analisi
Le istruzioni del modello 730/2014 chiariscono espressamente che “se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi”.
L’unica eccezione a questa regola è appunto limitata all’ipotesi del coniuge fiscalmente a carico.
Merita infatti di essere ricordato che se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
In considerazione di quanto appena esposto, avendo il coniuge superato il limite di reddito previsto per essere qualificato come familiare a carico, il contribuente non può continuare a detrarsi il 100% della quota di interessi.
Dall’annualità in cui il coniuge cessa di essere a carico, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ognuno potrà fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi ed entro il limite massimo di 4.000 euro riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori effettivamente sostenuti.
Purtroppo, nel caso prospettato, qualora il coniuge dovesse avere un reddito superiore alla soglia prevista per i familiari a carico, ma comunque troppo basso per poter fruire della detrazione in oggetto, quest’ultima finirà per essere persa.
Gli interessi per la costruzione dell’abitazione principale
Se abbiamo visto che, con riferimento agli interessi sostenuti per l’acquisto dell’abitazione principale, il legislatore ha introdotto un’importante eccezione, costituita dalla possibilità di detrarre gli interessi passivi sostenuti anche per il coniuge fiscalmente a carico, lo stesso non può dirsi con riferimento agli interessi sui mutui contratti per la ristrutturazione/costruzione dell’abitazione principale.
Con la circolare 11/E del 21 maggio 2014 è stato infatti chiarito che in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Il motivo di tale limitazione può essere individuato semplicemente nel fatto che, mentre la norma relativa agli interessi sull’acquisto dell’abitazione principale contempla espressamente l’ipotesi della detrazione degli oneri sostenuti per il coniuge fiscalmente a carico, lo stesso non può dirsi con riferimento agli interessi sulla costruzione dell’abitazione principale.
Gli altri familiari
In entrambi i casi è infine da escludere che il contribuente possa detrarre le spese sostenute per altri familiari fiscalmente a carico.
L’esempio più banale è quello di un genitore che provveda ad acquistare l’abitazione principale al figlio, stipulando apposito mutuo ipotecario.
Ebbene, in questo caso, gli interessi non potranno essere portati in detrazione né dal genitore né ovviamene dal figlio fiscalmente a carico.