21 Luglio 2014
Una sentenza della CTR di Trento
È quanto emerge dalla sentenza n. 19/02/14 della Commissione Tributaria Regionale di Trento.
Il contenzioso riguarda un avviso di accertamento notificato nel dicembre 2009 al legale rappresentante di una società in accomandita semplice (già Srl) per contestare presunte maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi) per l’anno 2004. I due soci e la Sas, nel febbraio 2010, hanno presentato istanza di accertamento con adesione. Successivamente, il 100 per cento delle quote sociali è stato ceduto a terzi. Scaduto il termine per impugnare l’avviso, l’Ufficio ha iscritto a ruolo il credito erariale accertato nei confronti della società e dei coobbligati – ossia il nuovo legale rappresentante della Sas e il socio recesso. Ebbene, quest’ultimo ha proposto ricorso contro la cartella esattoriale chiedendone l’annullamento poiché non preceduta dalla notifica nei suoi confronti dell’avviso di accertamento presupposto.
Investita dell’esame del ricorso, la CTP di Trento ha confermato l’operato dell’Ufficio, escludendo l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di notificare l’atto presupposto anche al ricorrente. Di poi il giudizio d’appello, nel corso del quale il contribuente ha sostenuto che, non essendo più socio accomandatario della società, non aveva avuto modo di conoscere l’esito del procedimento promosso con l’istanza di accertamento con adesione; di non aver potuto beneficiare dei vantaggi del pagamento del debito d’imposta nei termini indicati nell’avviso di accertamento o ricorrere contro i vizi di merito dell’accertamento stesso. Lamentava, quindi, di aver subito le conseguenze di un atto divenuto definitivo per scelte imputabili alla società, ma a lui, in quanto coobbligato/solidale, non notificato.
L’Amministrazione Finanziaria ha resistito in giudizio evidenziando la responsabilità illimitata, solidale e di regresso del contribuente per le somme accertate alla società in ragione di quanto previsto dagli articoli 2290 e 2500-sexies del codice civile. La doglianza dell’Ufficio ha colto nel segno.
La CTR osserva che con la trasformazione della società da Srl a Sas, l’appellante – socio accomandatario aveva assunto la responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sociali sorte in epoca precedente alla stessa trasformazione. Nella sua qualità di rappresentante legale della Sas poi, gli era stato notificato l’avviso di accertamento in esame. Ne conosceva, dunque, il contenuto e i rilievi contestati dall’Agenzia delle Entrate, avendo egli presentato istanza di accertamento con adesione.
La CTR aggiunge che la cessione delle quote sociali a terzi non è circostanza che fa venire meno la responsabilità illimitata di cui si è detto, salvo che cedenti e cessionari non abbiano stabilito patti per limitare la responsabilità o escludere la solidarietà tra i soci. Il che non è avvenuto nel caso in esame, sicché il contribuente “è responsabile – scrivono i giudici – per tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, fino al giorno in cui fu stipulato l’atto di cessione delle quote sociali (art. 2290); responsabilità che, ex art. 2269 c.c., si aggiunge a quella del nuovo socio. Sicché la responsabilità diretta del ricorrente consente all’A.F.di non notificare al socio l’avviso di accertamento, in quanto questo, eseguito nei confronti della società, ha effetto anche nei confronti dello stesso socio, benché receduto”.
La CTR, pertanto, respinge l’appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite, in favore del Fisco.