Art-bonus: istruzioni del Fisco

In una circolare l’Agenzia detta le modalità per fruire del credito

Premessa – Il nuovo regime fiscale agevolato, Art-Bonus, prevede per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, un credito di imposta pari al 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016. La circolare 24/E di ieri fa il punto sul bonus, introdotto dal Dl n.83 del 2014, e specifica quali sono le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell’agevolazione. 
Ambito oggettivo – Danno diritto all’Art-Bonus le erogazioni in denaro destinate a:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari);
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ambito soggettivo – La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dal D.L. n. 83/2014.

Misura dell’agevolazione – L’agevolazione fiscale spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50% per quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Limiti – In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate. Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è, infatti, riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Tra le persone fisiche vanno ricompresi quei soggetti che non svolgano attività d’impresa, quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di fabbricati.

Modalità di fruizione – Il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell’ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

Credito – L’Art-Bonus, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto dei 250.000 euro solitamente previsto per i crediti d’imposta agevolativi. Al credito, inoltre, non si applica il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal primo gennaio 2014. Nessun limite all’utilizzo del bonus neanche sul versante temporale, eccetto la ripartizione in 3 anni; la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per intero. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, infatti, possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi, mentre i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Comunicazione– I beneficiari delle erogazioni devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute. Sono inoltre tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.

Autore: Redazione Fiscal Focus