5 Settembre 2014
Locazione: risoluzione anticipata del contratto
L’F24 Elide semplifica la vita! Come sprecare il proprio tempo, facendosi identificare ai fini antiriciclaggio, per versare 67 euro al fisco!
Le istruzioni dell’Agenzia circa le modalità di versamento con il modello F24 Elide – Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, i contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno presentare l’F24 Elide sia online, direttamente o tramite intermediari abilitati, sia presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.
I titolari di partita Iva, invece, dovranno versare gli importi con l’F24 Elide esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Così ci dice il provvedimento dell’Agenzia Entrate in materia. La pratica è tuttavia ben diversa dalla teoria. Provate a recarvi in Posta e chiedere il pagamento di un F24 elide. Ebbene rischiate di perdere almeno mezz’ora, perché vi richiedono i dati per l’identificazione e la registrazione nelle loro banche dati, ai fini antiriciclaggio.
Se poi scegliete la via più comoda e dall’ufficio compilate il modello tramite il software dell’Agenzia “F24on-line”, vedrete che non è aggiornato e l’F24 elide ai fini del versamento dell’imposta di registro è ancora una chimera.
Dunque, un consiglio, recatevi in banca e sperate in un funzionario accondiscendente e paziente.
Per evitare inutili perdite di tempo, vi forniamo le indicazioni pratiche da seguire:
Il versamento dell’imposta per risoluzione anticipata del contratto – L’articolo 17 del TUR, D.P.R. n. 131/1986 disciplina le “Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili”.
In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti e assolta entro 30 giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.
Con provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 sono state estese, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del MEF 8 novembre 2011, le modalità di versamento con F24, di cui all’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, prima effettuate tramite F23.
Per consentire il versamento delle predette somme è stato istituito con Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 il codice tributo da utilizzare esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per il versamento dell’imposta di Registro per risoluzioni del contratto, cioè il “1503”.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, è stato istituito il codice identificativo “63” denominato “Controparte”.
In sostanza, i campi del modello di pagamento “F24Versamenti con elementi identificativi” vanno così compilati:
• nella sezione “CONTRIBUENTE”, è indicato il “codice fiscale” e “dati anagrafici”, della parte che effettua il versamento (locatore o locatario, dato che c’è responsabilità solidale nel versamento);
• nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti – nel nostro caso del locatario o locatore), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”;
• nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, è indicato: nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
• nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
• nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo del contratto (composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione).
Tale codice è formato nel modo seguente:
• nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
• nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
• nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione – in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
• nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione – in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
• nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”;
• nel campo “codice”, il codice tributo “1503”;
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;
• nel campo “importi a debito versati ”, gli importi da versare.
F23 ancora utilizzabili – Non disperate, per non disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, dall’1 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 i contribuenti potranno ancora utilizzare alternativamente l’F23 o l’F24 Elide. Dal 1° gennaio 2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide.