5 Settembre 2014
Cassazione Penale, sentenza depositata il 4 settembre 2014
Incostituzionalità dell’art. 10-ter. L’imprenditore in questione – condannato dalla Corte d’appello alla pena della reclusione (7 mesi) – ha beneficiato degli effetti derivanti dalla sentenza 8 aprile 2014 n. 80con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori a euro 103.291,38, per ciascun periodo d’imposta.
Il fatto non sussiste. Preso atto del fatto che le contestazioni mosse al ricorrente hanno riguardato omessi versamenti IVA d’importo inferiore a quello indicato dai giudici costituzionali – nel caso di specie l’imposta dovuta era pari a euro 53.962 per l’anno 2006 e a euro 52.297 per l’anno 2007 – gli Ermellini hanno annullato la condanna “per insussistenza del fatto”, formula da preferire a quella “perché il fatto non costituisce reato”. Quest’ultima, infatti, va adottata “là dove il fatto non corrisponda a una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione (integrale e non parziale, come nel caso di specie) d’incostituzionalità, permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile; la formula ‘il fatto non sussiste’, che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame” – si legge in sentenza.
Osservazioni. In virtù della sentenza n. 80/14 della Corte Costituzionale, per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011, non può più essere punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni chi non abbia versato l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto inerente al periodo d’imposta successivo per un ammontare inferiore a 103.291,38 euro per ciascun periodo d’imposta.
Questa importante conseguenza interessa i contribuenti che hanno omesso il versamento, per un importo superiore a 50mila euro ma inferiore a 103.291,38 euro, relativamente ai periodi di imposta: 2005 (scadenza 27 dicembre 2006); 2006 (scadenza 27 dicembre 2007); 2007 (scadenza 27 dicembre 2008); 2008 (scadenza 27 dicembre 2009); 2009 (scadenza 27 dicembre 2010) – ferma restando l’eventuale intervenuta prescrizione.