3 Ottobre 2014
Bonus ristrutturazioni al marito per le spese cointestate
Parti comuni condominio – Dal 2012 l’agevolazione 36%-50% è normativamente ammessa per gli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali, individuate dall’articolo 1117, C.c. Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, ogni singolo condomino può beneficiare dell’agevolazione proporzionalmente alle quote millesimali di proprietà. In tale ipotesi gli adempimenti necessari per beneficiare della detrazione del 36%-50% sono generalmente eseguiti dall’amministratore di condominio.
Certificazione – Con Circolare 1 giugno 1999, n. 122, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in luogo di tutta la documentazione “ordinaria”, l’amministratore può provvedere a consegnare a ogni condomino una certificazione, attestante: l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti ai fini della detrazione del 36%-50% e l’importo per il quale il contribuente può beneficiare dell’agevolazione (ovvero la propria quota millesimale).
Certificazione coniuge incapiente – Un caso particolare si può presentare qualora l’amministratore abbia certificato regolarmente al condomino la quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni ma contribuente proprietario al 100 per cento però non possiede reddito. In tale ipotesi nasce il dubbio se il coniuge convivente possa detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l’emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi.
Circolare 121/1998 – Al riguardo la circolare n. 121/E dell’11 maggio 1998, al punto 2.1, ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori.
Circolare 122/1999 – Con successiva circolare n. 122/E del 1999 è stato chiarito, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali, che nel caso in cui la certificazione dell’Amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Delibera – Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, è stato disposto che, nell’ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente è tenuto ad esibire la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalità con le quali i singoli condomini devono versare le somme al condominio.
Detrazione – Alla luce di tale situazione, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 21.5.2014, n. 11/E ha ritenuto che nel caso in esame il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.