Cessazione attività. Chiarimenti sulla compatibilità degli indennizzi

3 Ottobre 2014

L’indennizzo è compatibile con l’assegno sociale solo se inferiore a 5.818,93 euro per l’anno 2014

Premessa – Stop all’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale in caso di raggiungimento dei nuovi requisiti previdenziali previsti dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). Infatti, la prestazione economica è incompatibile con la pensione di vecchiaia se al momento della domanda di indennizzo sono stati maturati i requisiti previsti dalla legge. Diverso è il discorso per i soggetti già titolari o che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità e quella anticipata nella gestione commercianti. Per questi ultimi, infatti, l’indennizzo spetta fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla riforma Monti-Fornero. Inoltre, l’indennizzo in commento è compatibile anche con l’assegno sociale, purché il beneficiario non possegga redditi superiori, per l’anno 2014, a 5.818,93 euro. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 7384/2014, a seguito di numerose richieste di chiarimento dalle singole Sedi territoriali in merito alla compatibilità dell’indennizzo con la titolarità di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata ed assegno sociale.

Indennità per cessazione attività –
 L’art. 1 del D.Lgs. n. 207/1996 ha previsto “un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”. Affinché gli interessati possano godere dell’indennizzo in questione, è necessario che questi ultimi siano in possesso dei seguenti requisiti:
• più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
• iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Ai soggetti idonei spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione (come detto, 501,38 euro nel 2014). Al riguardo, è bene tener presente che l’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia dalla riforma Fornero.Legge di Stabilità 2014 – Ora, la Legge di Stabilità 2014 ha prorogato tale indennizzo anche ai soggetti che maturino i requisiti pensionistici nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per cui, possono presentare domanda di indennizzo tutti coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 207 del 1996 nel periodo “1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016”. Rientrano nell’agevolazione anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo “1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011”, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.

Pensione di vecchiaia – Ciò detto, l’INPS precisa che l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n. 214 del 2011. Quanto alla scadenza degli indennizzi, essa è prevista al compimento, da parte del titolare, dell’età pensionabile adeguata agli incrementi della speranza di vita che, per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi coincide a 64 anni e 9 mesi, per il periodo “1° gennaio 2014-31 dicembre 2015”; mentre per i lavoratori scade a 66 anni e 3 mesi, sempre per lo stesso periodo. Non è pertanto possibile estendere il godimento del trattamento al compimento dei 70 anni. L’indennizzo, tra l’altro, non è concedibile anche ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima.

Pensione di anzianità e anticipata –
 Differente è il discorso per i soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità ovvero per la pensione anticipata nella gestione commercianti. In questi casi, l’indennizzo può essere concesso in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge. In ogni caso, il trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla manovra “Salva-Italia”. A tal proposito, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare a usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

Assegno sociale –
 Infine, per quanto concerne l’assegno sociale l’indennizzo è compatibile con il trattamento previdenziale solo se quest’ultimo non supera il limite reddituale annuale, per l’anno 2014 è pari a 5.818,93 euro.

Autore: Redazione Fiscal Focus