TASI: la responsabilità è dell’inquilino

9 Giugno 2014

La TASI è dovuta da chiunque possieda detenga qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.

Dunque:
– il proprietario
– l’usufruttuario
– il locatario
 (nei contratti di locazione finanziaria)
– il concessionario 
delle aree demaniali
– l’ex coniuge assegnatario dell’immobile coniugale
– il coniuge superstite

Ma anche in qualità di occupante:
– il comodatario
– il locatario nei contratti locazione

PROPRIETA’ O POSSESSO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI OCCUPANTI- In caso di pluralità di proprietari (o possessori) o di occupanti( detentori), essi sono tenuti in solido al versamentodell’unica obbligazione tributaria (comma 671 L. 147/2013).
Proprietario e occupante hanno un’obbligazione tributaria, invece, autonoma. Dunque, il proprietario non risponde solidalmente del tributo (10% – 30%) eventualmente non versato dall’inquilino.
Nel caso in cui la proprietà o il possesso di un immobile sia detenuta da soggetto diverso dall’occupante, va effettuata una ripartizione del carico impositivo tra possessore e detentore:
– l’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (che varia dal 10% al 30%), mentre il residuo lo versa il proprietario o detentore del diritto reale.
– se nella delibera non viene specificato nulla sulla ripartizione, l’occupante versa il 10% del tributo e il 90% il detentore del diritto reale – (FAQ Ministero del 04.06.2014).
Tale onere riguarda tutti i detentori, non solo gli inquilini dei fabbricati a destinazione abitativa (locazioni) ma anche i fabbricati utilizzati nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali come negozi, laboratori, uffici)

DELIBERA SENZA RIPARTIZIONE DELLA TASI – Qualora il comune nella delibera non abbia indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, quest’ultimo deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

ANCHE IN CEDOLARE SECCA LE REGOLE NON CAMBIANO – Anche se il locatore ha optato per il regime della cedolare secca, dovrà applicare le regole di ripartizione appena viste. Il regime della cedolare secca è alternativo a quello di tassazione Irpef e non ha alcun rilievo sui presupposti impositivi TASI.

LOCAZIONI DI BREVE PERIODO – In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare (es.le case vacanza), la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e quindi l’utilizzatore non dovrà versare nulla. (L. 147/2013, co. 673).
Lo stesso vale anche per tutte le detenzioni – es. locazione cessata nel corso del 2014 entro 6 mesi dall’inizio del periodo d’imposta, per il 2014 la TASI è dovuta interamente dal possessore.
Stessa cosa per un contratto sottoscritto nel 2014 iniziato entro 6 mesi dalla fine del periodo d’imposta.

MANCATO PAGAMENTO TASI DA PARTE DELL’INQUILINO – Nell’ipotesi di mancato pagamento da parte dell’inquilino della propria quota della Tasi, il proprietario non è responsabile. Si ricorda infatti, come ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale esiste solo tra possessori o detentori e non tra possessore e detentore.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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