Cambiano i meccanismi di calcolo dell’indennità per lo scioglimento del contratto per gli agenti e rappresentanti di commercio del settore industriale. Il recente rinnovo dell’accordo economico collettivo contiene diverse integrazioni e modifiche al testo precedentemente in vigore.
Le associazioni rappresentative delle aziende preponenti (Confindustria, Confcooperative) e degli agenti di commercio (Fnaarc, Fiarc, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl, Usarci) hanno recentemente sottoscritto il nuovo accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore industriale e della cooperazione. L’accordo, datato 30 luglio 2014 ed entrato in vigore il 1° settembre 2014, sostituisce il precedente a.e.c. stipulato il 20 marzo 2002.
Sotto il profilo economico la novità più rilevante è senz’altro costituita dal nuovo criterio di calcolo dell’indennità meritocratica, che le parti hanno introdotto con l’intento di adeguare più compiutamente la regolamentazione contrattuale della materia alle disposizioni dell’ordinamento comunitario e della nostra disciplina civilistica in caso di recesso dal contratto di agenzia.
L’art. 1751 del codice civile fa obbligo al preponente, con norma inderogabile a svantaggio dell’agente, di corrispondere alla cessazione del rapporto un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente incrementato il fatturato con i clienti esistenti e il preponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi; che il pagamento dell’indennità risponda a criteri di equità “tenuto conto di tutte le circostanze del caso” (in particolare delle provvigioni che l’agente perde).
Indennità per lo scioglimento del contratto: indennità meritocratica
Secondo l’accordo economico collettivo l’indennità per lo scioglimento del contratto è ora costituita da tre componenti:
· l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), accantonata dall’azienda presso l’Enasarco
· l’indennità suppletiva di clientela (ISC)
· l’indennità meritocratica di nuova istituzione.
Le prime due componenti sono rapportate alle provvigioni maturate nel corso del rapporto e sono dunque riconosciute all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari, la nuova componente è invece collegata all’incremento della clientela e/o del giro di affari (art. 10). Si noti che l’indennità di risoluzione del rapporto spetta, al pari del t.f.r., anche in caso di disdetta da parte dell’agente o di risoluzione per giusta causa ad opera del preponente, mentre le altre due indennità non competono in caso di recesso (non per giusta causa) dell’agente.
Premesso che gli importi erogati a titolo di FIRR e di ISC sono dovuti anche se superano il limite massimo dell’indennità prevista dal citato art. 1751 (corrispondente alla media annuale delle provvigioni pagate all’agente negli ultimi 5 anni), la determinazione dell’indennità meritocratica richiede una serie di passaggi:
1. Raffronto tra le provvigioni del periodo iniziale e quelle del periodo finale del contratto di agenzia. Se le provvigioni pagate nel periodo finale sono inferiori l’indennità non è dovuta.
2. Se le provvigioni pagate nel periodo finale del rapporto sono superiori si procede ad una stima, secondo parametri convenzionali, dei vantaggi che il preponente continuerà a ricavare dall’attività dell’agente nell’arco di un periodo (c.d. “periodo di prognosi”) che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni, in base alla tipologia di agente e alla durata complessiva del rapporto. Ai fini del calcolo viene preso in considerazione un determinato tasso di migrazione della clientela (variabile dal 15% al 37%).
3. La stima dei vantaggi futuri viene ridotta di una quota forfettaria variabile da un minimo del 10% per i contratti di durata fino a 5 anni ad un massimo del 20% per i contratti di durata superiore a 10 anni. Al netto della riduzione il risultato non può comunque eccedere il valore massimo previsto dell’art. 1751 cod. civ. (un anno di provvigioni).
4. Per ottenere il valore finale dell’entità dell’indennità meritocratica si detrae dal risultato di cui sopra la somma dell’indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità suppletiva di clientela.
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In definitiva: se l’indennità meritocratica risultante dopo i conteggi è inferiore alla somma di FIRR + ISC, vengono corrisposte all’agente solo queste ultime; se l’indennità meritocratica risulta superiore alla somma di FIRR + ISC, le sostituisce. L’accordo contiene una norma transitoria che mantiene le regole previgenti per i contratti di agenzia in corso di esecuzione al 30 luglio 2014 e stipulati prima del 1° gennaio 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi criteri si applicheranno anche ai predetti contratti di agenzia a condizione che rimangano in vigore almeno fino al 31 marzo 2017.
Altre novità
Tra le altre novità entrate in vigore dal 1° settembre 2014 si segnalano:
– variazioni di zona: il limite massimo delle variazioni considerate di media entità viene ridotto dal 20% al 15% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente; per le variazioni di media entità è richiesto l’assenso dell’agente (in precedenza l’assenso era richiesto solo per le variazioni di rilevante entità); viene ampliato da 12 a 18 mesi (24 mesi per gli agenti monomandatari) l’arco temporale nel quale l’insieme di più variazioni di lieve entità può considerarsi come un’unica variazione; è prevista la possibilità di derogare in via consensuale al preavviso richiesto dall’accordo collettivo per procedere ad una variazione di rilevante entità (art. 2);
– campionario: viene espressamente stabilito che il valore del campionario può essere addebitato all’agente solo in caso di mancata o parziale restituzione e in caso di danneggiamento non dovuto alla normale usura (art. 3);
– contratto a tempo determinato: nel caso di successivi rinnovi di rapporti a termine con lo stesso contenuto, il periodo di prova può essere pattuito solo nel primo rapporto (art. 4);
– proposta d’ordine: il termine entro il quale il preponente può rifiutare la proposta d’ordine è ridotto da 60 a 30 giorni (art. 5);
– provvigioni: il diritto alla provvigione sussiste con riferimento agli affari conclusi durante il rapporto ed a quelli andati a buon fine nei 6 mesi successivi allo scioglimento del contratto; nel testo previgente tale periodo successivo era di 4 mesi (art. 6);
– gravidanza e puerperio: il periodo di sospensione del rapporto viene prolungato da 8 a 12 mesi; nel caso (in precedenza non regolato) di interruzione della gravidanza il rapporto resta sospeso fino ad un massimo di 5 mesi (art. 13).
L’accordo prevede infine la costituzione di commissioni di studio per la realizzazione di un ente bilaterale degli agenti e rappresentanti (art. 20) e di una forma di assistenza sanitaria integrativa (art. 21).
Fonte: IPSOA