22 Ottobre 2014
Le aliquote IMU 2014 per il saldo di dicembre sono quelle incluse nelle nuove delibere
L’adempimento non interessava tutti i Comuni, ma solo quelli che avevano l’intenzione di modificare le aliquote e le regole 2013.
Sono circa 6.767 le delibere presenti sul sito www.finanze.it, dunque circa l’80% dei Comuni ha inviato i propri atti al Ministero.
Il clima di incertezza e il timore dei tagli, che stanno per essere attuati con la nuova Legge di stabilità 2015 (es. il congelamento di un fondo di bilancio, in caso di mancata riscossione dei tributi, per l’importo non introitato), possono aver indotto le giunte a ritoccare al rialzo le aliquote o a eliminare alcune detrazioni o agevolazioni specifiche.
La diversa deducibilità fa abbassare le aliquote IMU e alzare quelle TASI – Il fatto, poi, che da un punto di vista fiscale la TASI sugli immobili strumentali sia deducibile al 100%, ai fini Ires/Irpef, per la ditta individuale o per il lavoratore autonomo, mentre ai fini IMU il tributo 2014 sia deducibile al 20% (al 30% l’IMU 2013), molti Comuni, per venire incontro alle esigenze delle attività produttive site nel territorio, hanno alzato le aliquote TASI e calmierato quelle IMU.
Una scelta che non intaccava il gettito dell’ente locale, ma solo quello erariale.
Ed è per questo che spunta nella Legge di stabilità 2015 o in decreti successivi, l’ipotesi di uniformare le regole di deducibilità dei due tributi, che probabilmente verranno fusi in un’unica imposta già dal 2015.
Si ricorda, come precisato nella Circolare n. 10/E del14.05.2014, che il concetto di immobili strumentali è quello mutuato dall’art. 43, co. 2 del Tuir, cioè si considerano tali, gli immobili utilizzati”esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o della professione, o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi gli immobili ad uso promiscuo, come quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.
L’Imu per tali immobili è deducibile nella misura del 20% ai fini Ires/Irpef, ma indeducibile ai fini Irap.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 99, co. 1, secondo periodo del Tuir, le imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Dunque, l’Imu di competenza 2013 è deducibile, a condizione che venga pagata dal contribuente. Se essa viene versata tardivamente nel 2014, diventerà un costo deducibile nel periodo d’imposta 2014 mediante una variazione in diminuzione in Unico.
Per i lavoratori autonomi si applica il principio di cassa (art.54, co. 1 del Tuir) e, dunque, l’Imu diventa un costo deducibile nell’anno in cui avviene il pagamento, anche se tardivo e comunque a partire dall’Imu 2013.