13 Novembre 2014
Abrogata la Comunicazione annuale dati IVA
Nell’attuale contesto normativo, al fine di rispettare quanto sancito dall’art. 252 della Direttiva 2006/112/UE, che prevede l’obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d’imposta, per calcolare le risorse che competono all’UE, il contribuente ha la possibilità:
– di presentare la Dichiarazione IVA in forma unificata dal 01.05 ed entro il 30.09, con l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il 28.02 del periodo d’imposta successivo a quello cui la comunicazione si riferisce;
– di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal Modello Unico, dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre del periodo d’imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 28.02 si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; viceversa, se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il 28.02 si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce sussiste sia per i contribuenti che presentano un credito d’imposta (D.L. n. 78/2009), sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1).
In pratica, la normativa attualmente in vigore già consente alla gran parte dei contribuenti (facoltà) di non presentare la Comunicazione annuale dati IVA, presentando la Dichiarazione annuale in forma autonoma entro il 28.02 così ottenendo anche gli altri vantaggi connessi a tale scelta (anticipo termini rimborso IVA, anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad € 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro, eliminare i rischi di sanzioni per errata/mancata compilazione della Comunicazione annuale dati IVA).
Quella che fino a ora è nella generalità dei casi una facoltà, potrà diventare un obbligo a partire dal periodo d’imposta 2015 (Dichiarazione IVA 2016). Di conseguenza, i soggetti obbligati dovranno presentare obbligatoriamente la Dichiarazione IVA entro il 28 Febbraio successivo al periodo d’imposta cui si riferisce. Contestualmente, viene abrogato l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.
Volendo analizzare gli effetti della proposta di legge, non si può non evidenziare che tale misura di per sé non apporta elementi di vantaggio per i contribuenti. Di contro si genera l’effetto indesiderato di dover anticipare obbligatoriamente i termini di versamento dell’eventuale IVA a debito al 16 marzo dell’anno di presentazione della Dichiarazione IVA.