13/11/2014
In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, una società potrà considerarsi in perdita sistematica per l’anno 2014 soltanto se ha riportato una perdita fiscale negli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (o un reddito inferiore a quello minimo in uno degli esercizi e una perdita fiscale negli altri).
Orbene, immaginiamo il caso di una società che era in perdita sistematica nell’anno 2013, per aver registrato una perdita fiscale sia nell’anno 2010 che nel 2011 e 2012.
La stessa società, però, nel 2009 aveva riportato un risultato positivo.
Immaginiamo altresì che, sempre la stessa società, abbia chiuso anche l’esercizio 2013 con una perdita fiscale.
Ebbene, nonostante il perdurare della perdita la società non potrà essere considerata in perdita sistematica nell’anno 2014, pertanto non potranno essere nuovamente applicate tutte le penalizzazioni previste dalla disciplina in oggetto.
Gli effetti sugli acconti
In considerazione delle novità introdotte dal Legislatore dovrà essere attentamente valutata l’opportunità di un ricalcolo degli acconti secondo il metodo previsionale, escludendo quindi tutte le penalizzazioni che la disciplina in tema di perdite sistematiche ha comportato.
Soprattutto per i soggetti Ires, utilizzando il metodo previsionale si dovrà calcolare l’imposta dovuta tenendo presente che:
– potranno essere utilizzate le perdite degli esercizi precedenti (mentre, nel 2013, essendo la società in perdita sistematica, era precluso l’utilizzo delle perdite);
– non dovrà essere calcolata l’imposta applicando la maggiorazione dell’aliquota pari al 10,5% (la quale, come noto, ha portato l’aliquota dal 27,5% al 38%).
L’imposta calcolata con il metodo previsionale non dovrà pertanto tenere in considerazione la maggiorazione Ires applicata, in quanto non più dovuta.
Con riferimento invece alla perdita degli esercizi precedenti, si ricorda che la stessa potrà essere utilizzata solo nel limite dell’80%.
Merita tuttavia di essere ricordato che, qualora la previsione risulti successivamente errata, ad esempio perché la società non supera comunque il test di operatività o perché, più banalmente, il reddito sarà più elevato, la società dovrà sottostare all’irrogazione delle sanzioni previste (che sono comunque ravvedibili).