26 Novembre 2014
Grazie al Decreto semplificazioni, si avranno nuovi termini di versamento delle imposte pre-operazione straordinaria e nuove modalità di presentazione della dichiarazione.
È comunque necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi la successiva entrata in vigore del decreto, prima di poter applicare tali norme.
La norma – L’art.17 del decreto legislativo, nella sua versione definitiva, prevede quanto segue:
“– comma 1 All’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e successive modificazioni, le parole ‘relativamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2’ sono soppresse.
– comma 2 All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ‘1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione’”.
Il comma 1, dunque, interviene sull’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 322/1988 che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Espungendo il riferimento ai soli soggetti IRES, la norma consente l’utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, nel quale si chiude l’esercizio sociale, anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Il comma 2, riformulando il primo periodo dell’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 435/2001, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione – si tratta delle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322) che coinvolgono società di persone o associazioni prevede che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell’IRAP è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Il comma 2 introduce di fatto un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in operazioni straordinarie.
La norma, dopo aver affermato che sono rivisti i termini di versamento per le società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo, rispetto alla presentazione della dichiarazione, evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.
Anche nella relazione illustrativa si legge che con la modifica si evita, in tal modo, ai soggetti di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.
Il nuovo termine di versamento: entro il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione (del periodo ante-operazione) – Dunque, l’art.17 del decreto semplificazioni prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si ha per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.
La novità riguarda tutte le operazioni straordinarie del tipo liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, nelle quali la società dante causa è una società di persone.
Ad esempio, nel caso di trasformazione societaria progressiva, cioè da società di persone a società di capitali o viceversa, la determinazione e il termine di versamento delle imposte va effettuata tenendo conto che:
– l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il registro imprese dell’atto di trasformazione;
– vanno applicati i principi generali in materia di versamento degli acconti alla componente patrimoniale.
Se la data di registrazione dell’atto di trasformazione fosse il 10.05.2013, per il periodo ante-trasformazione, dal 01.01.2013 al 09.05.2013, il termine di presentazione della dichiarazione sarebbe il 28.02.14 (entro la fine del 9° mese data trasformazione) e il termine per il versamento del saldo IRAP sarebbe il 16.06.14 (16.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione), secondo la regola prevista per le società di persone.
Grazie al Decreto semplificazioni, la nuova data per la presentazione della dichiarazione rimarrebbe il 28.02.14 (entro la fine del 9° mese data trasformazione), ma il termine di versamento del saldo Irap sarebbe il 16.03.14 (16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione).