Voucher: le registrazioni contabili in tre fasi

2 Dicembre 2014
La regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio è stata introdotta dalla Manovra d’estate 2008 (D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08) e ha riconosciuto l’Inps quale concessionario del servizio.

Il voucher disponibile sia in forma cartacea che telematica, è un “buono lavoro”che viene utilizzato per il pagamento di lavoratori che svolgono un servizio in modo saltuario al netto di trattenute previdenziali e assistenziali obbligatorie.

Il valore nominale è da intendersi al lordo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, di quella in favore dell’INAIL e di una quota per la gestione del servizio.
Ne consegue che il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore è pari a € 7,50 (per il buono da 50 euro sarà invece di € 37,50) e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. In sostanza ogni buono-voucher incorpora sia l’assicurazione anti-infortuni dell’INAIL che il contributo INPS, il quale viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dall’istituto.

Il buono può essere riscosso dal lavoratore presso tutti gli uffici postali, il valore nominale di ogni singolo voucher è pari a 10 euro. È previsto un carnet o “buono multiplo” del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.

Tuttavia, lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps, quali la disoccupazione, la maternità, la malattia, gli assegni familiari, ecc., ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Di qui nasce una particolare caratteristica delle registrazioni nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Gli elementi del buono lavoro sono:
– 10 x 13% = 1,3 contribuzione Inps
– 10 x 7% = 0,70 copertura assicurativa Inail
– 10 x 5% = 0,50 compenso al concessionario Inps
– 10 – 1,3 – 0,70 – 0,50 = €7,50 somma netta per il lavoratore

Contabilmente si possono riconoscere tre fasi:

1. Acquisto dei buoni lavoro presso l’Inps
All’atto dell’acquisto l’azienda dovrà rilevare l’uscita finanziaria e il valore corrispondente del voucher come valori in deposito. Si prenda ad esempio l’acquisto n°10 buoni lavoro:

Cassa voucher ———- a ——– Banca c/c ———- € 100,00

2. Utilizzo della prestazione di lavoro accessorio
Al momento di utilizzo degli stessi si dovrà contabilizzare il costo pari a quanto erogato al lavoratore per la sua prestazione, tenendo presente il principio di competenza. Poniamo ad esempio venga utilizzato n° 1 buono lavoro:

Diversi ———————————– a ————– Cassa voucher ——– € 10,00
costo lavoro accessorio ————————————————————– € 7,50
contributi Inps lavoro accessorio ————————————————- € 1,30
costo Inail lavoro accessorio —————————————————— € 0,70
compenso concessionario Inps ————————————————– € 0,50

3. Restituzione all’Inps dei buoni lavoro non utilizzati
Se l’azienda non utilizzerà tutti i buoni lavoro, li potrà restituire all’Inps in cambio della somma corrispondente. Poniamo ad esempio che vi sia la restituzione di n° 9 buoni lavoro non utilizzati:

Banca c/c —————- a ———– Cassa Voucher ———– € 90,00

Autore: Redazione Fiscal Focus