15 Dicembre 2014
Configurazione reato di omesso versamento IVA – L’art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000 dispone quanto segue:
“La disposizione di cui all’articolo 10-bis – omesso versamento ritenute – si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
Gli elementi necessari per la configurazione del delitto, sono individuati:
• nella presentazione della dichiarazione IVA da cui risulti indicato un saldo Iva di importo superiore a 50.000,00 euro;
• mancato versamento entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
La presentazione della dichiarazione è il presupposto ineludibile ai fini integrativi del reato, anche perché il dato letterale della norma si riferisce a “chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale”.
Anche motivi legati all’impostazione sistematica del dato normativo inducono a ritenere che sia necessaria la presentazione della dichiarazione: il mancato versamento dell’imposta, laddove non venga presentata la dichiarazione Iva, è già previsto e sanzionato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 (“Omessa dichiarazione”). Di conseguenza, una diversa interpretazione porterebbe a un’inammissibile sovrapposizione tra la fattispecie de qua e quella ex art. 5, D.Lgs. 74/200.
La dichiarazione, affinché risulti idonea ai fini integrativi dell’ipotesi in esame, è necessario che sia presentata in maniera fiscalmente valida. Se ciò non avviene, essa dovrà essere considerata omessa: in tal caso è eventualmente integrabile il delitto ex art. 5, D.Lgs. 74/2000.
Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo del reato, l’art. 10-ter in materia d’IVA prevede che la rilevanza penale degli omessi versamenti si verifica solo laddove questi si protraggano fino al termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (generalmente il 27 dicembre; quest’anno il 27 dicembre cade di sabato e pertanto la scadenza slitta al 29 dicembre).
Per la sussistenza del delitto è necessario che l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e non versata ammonti a una somma che risulti “superiore a euro cinquantamila per ciascun periodo di imposta”. Con l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, efficace dal 1° ottobre 2013, è più facile raggiungere tale soglia. Se infatti prima, per le attività a imposta ordinaria del 21%, era necessario un imponibile di circa 239mila euro, ora basteranno 227mila euro.
Per quanto riguarda le soglie di punibilità, la dottrina ha evidenziato che il reato in questione può configurarsi soltanto con riferimento all’Iva autodichiarata dallo stesso contribuente e che pertanto non rileva l’eventuale maggiore imposta accertata dall’Ufficio.
Tuttavia, altra parte della dottrina ritiene che il reato di “omesso versamento di Iva” risulti senz’altro configurabile anche in alcune ipotesi in cui, dal punto di vista tributario, la debenza delle somme si fonda sull’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.
Da un punto di vista pratico, a titolo esemplificativo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2013 (periodo d’imposta 2012) con un debito superiore a 50.000,00, senza effettuare il relativo versamento o comunque effettuare un versamento parziale che riduceva il debito al di sotto della soglia di punibilità, si è consumato il reato di omesso versamento dell’IVA lo scorso 27 dicembre 2013. Allo stesso modo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2014 (periodo d’imposta 2013) con un debito superiore a 50.000,00, senza provvedere a versate quanto dovuto o comunque a effettuare un versamento parziale che riduca il debito al di sotto della soglia di punibilità, il reato di omesso versamento dell’IVA si configurerà il 29 dicembre 2014.
La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000.
Va rilevato che il reato si ritiene comunque commesso anche se successivamente al 29 dicembre 2014 il contribuente provveda a regolarizzare il versamento.
Il versamento effettuato “dopo il 29 Dicembre” non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino a un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, la riduzione della pena, è necessario che l’estinzione integrale del debito avvenga prima dell’apertura del dibattimento. In concreto, quindi, per beneficiare dell’attenuante il contribuente dovrà estinguere le rate prima di tale udienza.