16 Dicembre 2014
Si ricorda che con l’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), è stato riscritto l’art. 35 del D.P.R. 633/1972, prevedendo che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
Nella previgente normativa, l’iscrizione all’archivio VIES poteva avvenire o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo. Tale iscrizione diveniva efficace decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, tranne il caso in cui nel medesimo termine l’Amministrazione Finanziaria emanasse un provvedimento motivato di diniego, che precludeva l’inserimento nel Vies. Ciò che si vuole evidenziare è che la soggettività attiva e passiva all’effettuazione di operazioni intracomunitarie era sospesa nel periodo di 30 giorni dall’effettuazione della richiesta, ovvero dopo la notifica del diniego.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014 sono state definite le modalità per l’inclusione immediata nell’archivio VIES (Vat information exchange system) per chi apre una partita Iva o anche successivamente, senza più dover attendere 30 giorni di tempo, con la possibilità, dunque, di effettuare fin da subito operazioni con gli altri Paesi UE .
L’esercizio dell’opzione all’apertura della partita IVA – I paragrafi 1.1. e 1.2 del citato Provvedimento stabiliscono che per esercitare l’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES al momento di apertura della partita IVA, basta compilare nella dichiarazione inizio attività il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti Iva esprimono l’opzione selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7.
Viene stabilito altresì che tutti i contribuenti interessati a eseguire operazioni commerciali con altri Paesi dell’Unione Europea, che hanno richiesto al Fisco l’autorizzazione a partire da 30 giorni fa (15.11.2014) senza ricevere diniego dall’Agenzia, sono automaticamente iscritti nell’elenco Vies dal 15.12.2014 (paragrafo 2.3 del provvedimento).
I soggetti già titolari di partita IVA – Anche per i soggetti già titolari di partita IVA, che esercitano l’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES vengono inclusi nel momento in cui esprimono tale opzione.
I soggetti già titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono:
a) esprimere l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione.
Per i soggetti già in possesso di partita IVA che intendono esercitare l’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 26.03.2014 ha reso noto l’attivazione del nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio VIES.
Utilizzando il nuovo servizio on line basta indicare nel campo dedicato la propria partita Iva, “candidata” a entrare nell’elenco Vies.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate – L’Amministrazione Finanziaria potrà effettuare i necessari controlli volti a verificare l’esattezza dei dati del contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall’archivio VIES ed inoltre decretare la cessazione della partita Iva se i dati forniti dal contribuente sono non veritieri, incompleti o inesatti, come previsto anche dell’art. 23 del regolamento UE n. 904/2010.
Se il soggetto non presenterà gli Elenchi Intrastat, per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014. (sintomo di non effettuazione di operazioni intracomunitarie) verrà automaticamente cancellato dall’archivio.
L’esclusione dall’archivio Vies dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate, con l’obiettivo di instaurare un contradditorio con il contribuente che potrà giustificare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando così l’estromissione dalla banca dati.
Al punto 3.2 del Provvedimento si chiarisce che l’esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un’apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.