22 Dicembre 2014
Art. 21 del D.Lgs semplificazioni fiscali
L’efficacia delle nuove norme riguarda le operazioni “poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore” del provvedimento (13.12.2014) e dunque già a partire dal 2014.
Di conseguenza, sembrava ipotizzabile che i soggetti obbligati dovessero presentare una comunicazione riepilogativa del 2014.
Considerando l’effetto retroattivo delle disposizioni, si pensava non fosse più necessario procedere all’invio delle comunicazioni mensili di novembre (che scade il 31 dicembre) e dicembre né quella relativa all’ultimo trimestre 2014 (entro il 12 Febbraio 2015), in quanto tutte le operazioni sarebbero state riepilogate nella comunicazione 2015 contenente tutte le operazioni effettuate nel 2014 “sopra soglia”.
Tale interpretazione, tuttavia, avrebbe richiesto che la comunicazione annuale comprendesse tutte le operazioni sopra la soglia di esenzione effettuate nel 2014 con controparti “paradisiache”, con una duplicazione della comunicazione, in quanto oggetto di comunicazione avrebbero dovuto essere anche le operazioni già comunicate nei mesi da gennaio a ottobre per i contribuenti mensili e nei primi tre trimestri per quelli trimestrali.
Per evitare tale duplicazioni di adempimenti, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 6, co. 4, dello statuto del contribuente, ai sensi del quale non possono essere chiesti ai contribuenti dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, nel suddetto comunicato stampa è stato chiarito che “per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”.
Ciò significa che per le operazioni effettuate a novembre e dicembre, o nell’ultimo trimestre 2014, è possibile (facoltà) procedere all’invio della comunicazione delle operazioni con controparte black listseguendo le regole ante decreto semplificazioni (compresa la soglia dei 500,00 euro) e dunque secondo le vecchie scadenze.
Queste comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità e, pertanto, non vi sarà necessità di procedere all’ulteriore invio della nuova comunicazione annuale sul 2014.
Chi invece non dovesse procedere in tal senso pare sia obbligato a presentare la comunicazione annuale black list 2015 (periodo d’imposta 2014) comprendente tutte le operazioni sopra soglia (10.000,00 euro) effettuate nel 2014.