Rimborsi IVA: semplificazioni “retroattive”

 

2 Gennaio 2015

C.M. 32/E/2014

Con la Circolare 32/E del 30.12.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole per i rimborsi IVA, dopo le modifiche operate dall’art. 13 del Decreto semplificazioni fiscali(D.Lgs. 175/2014).

Considerando che il D.Lgs. Semplificazioni fiscali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, a più di un mese dalla sua approvazione, avvenuta nel CDM del 30.10.2014, questo è entrato in vigore il 13.12.2014.

Nella C.M. 32/E/2014 sono stati forniti importanti chiarimenti sull’applicazione delle nuove regole sui rimborsi in corso alla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni, distinguono in base agli importi chiesti in restituzione.

Per quanto riguarda le richieste di rimborso in corso al 13 dicembre 2014 di importo superiore a euro 5.164,57 (precedente soglia che esonerava dalla presentazione di polizze fideiussorie), ma inferiore a 15.000 euro, queste potranno beneficiare della nuova soglia di esenzione, pari a euro 15.000,00, con conseguente azzeramento degli adempimenti.

In particolare, l’ufficio o l’agente della riscossione non procede a richiedere la garanzia successivamente all’entrata in vigore della nuova disposizione. Nel caso in cui alla stessa data la garanzia sia stata già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto non è tenuto a presentarla. Per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la dichiarazione è munita del visto di conformità (o della sottoscrizione del revisore) e non sussistono le condizioni di rischio che impongono comunque la prestazione della garanzia ex articolo 38-bis, comma 4, del D.P.R. 633/1972, è possibile presentare (all’ufficio o all’agente della riscossione) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (e copia del documento d’identità di chi la sottoscrive) attestante le condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva, evitando così la garanzia.

In questo caso, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione sostitutiva deve essere verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (13.12.2014) e non alla data di richiesta del rimborso, in modo che la valutazione del rischio tenga conto della situazione attuale del contribuente.

Si precisa che la disciplina introdotta dal nuovo articolo 38-bis non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di erogazione del rimborso sia già conclusa, pertanto le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati all’entrata in vigore del decreto legislativo.

Nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito di ritardo nella consegna della garanzia, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sempreché la dichiarazione rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Autore:
Redazione Fiscal Focus