Split payment: nota operativa FNC

13 Gennaio 2015

Fondazione Nazionale Commercialisti

Premessa – Con la nota diffusa dalla Fondazione Nazionale Commerciali (FNC) viene fatto il punto sul meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’Economia. 
La FNC ha ritenuto opportuno fornire le linee guida a imprese e P.A., chiarendo le varie questioni controverse relative al nuovo istituto, così da permettere una corretta gestione delle prossime liquidazioni IVA e dei prossimi pagamenti da parte della P.A.

I chiarimenti in merito all’efficacia temporale delle nuove disposizioni – È bene premettere che sulla questione è di recente intervenuto il MEF con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015 (che anticipa il decreto attuativo attualmente in fase di definizione), fornendo chiarimenti in merito all’efficacia temporale delle nuove disposizioni.
Come evidenziato dalla FNC, nonostante la norma faccia riferimento alle operazioni la cui esigibilità dell’Iva sorge dal 1° gennaio 2015, con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, il MEF ha reso noto che nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
Viene in sostanza modificato il testo normativo in merito all’efficacia temporale delle nuove disposizioni, prevedendo l’applicazione dello split payment alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, in luogo delle operazioni la cuiesigibilità dell’Iva sorge dal 1° gennaio 2015.
Sottolinea la FNC che a seguito dei citati chiarimenti, lo split payment:
– non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
– si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.

In sostanza:
– le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72;
– quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte allo split payment.

Split payment ad ampio raggio
 – Altro chiarimento fornito dalla FNC riguarda l’ambito applicativo della nuova disposizione.

Se infatti da un lato c’era chi sosteneva che lo split payment trovasse applicazione solo per gli acquisti effettuati dalla P.A. nello svolgimento dell’attività commerciale, altra tesi aderente al dettato normativo riteneva applicabile la nuova disposizione a tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia nella veste istituzionale che commerciale.

La FNC ha ritenuto prevalente la seconda tesi, ovvero quella in base alla quale sono da assoggettare allo split payment tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, a eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge.

A parere della FNC, infatti, il riferimento effettuato nel comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015 alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, porta a sposare la rigorosa lettura della norma e ad estendere il nuovo meccanismo a tutti gli acquisti effettuati dalla P.A.

La gestione contabile delle operazioni 
– Vengono inoltre chiarite le modalità operative per l’emissione delle fatture nei confronti della P.A. a partire dal 1° gennaio 2015. Il FNC chiarisce che il fornitore dovrà emettere fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.

Altri chiarimenti – Da evidenziare inoltre che a parere della FNC il nuovo istituto trova applicazione in riferimento esclusivamente agli enti pubblici elencati nel novellato art. 17 –ter, D.P.R. 633/1972. A tal proposito viene sottolineato che “analogamente a quanto previsto per la normativa sulla esigibilità differita,ex art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972, l’elenco previsto dalla norma non sarebbe estendibile per analogia ad altri enti pubblici, salvo che il decreto del ministro dell’economia, per pure esigenze di gettito, non effettui un’interpretazione estensiva della norma”.

Si segnala inoltre che a parere della FNC, lo split payment NON trova applicazione per le cessioni di crediti nei confronti della P.A. relativi a fatture ad esigibilità differita, ceduti anteriormente al 1° gennaio 2015, in quanto il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente a tale data.

Viene infine segnalato la possibilità per le P.A. di sospendere i versamenti dell’imposta trattenuta ai fornitori fino al 31.03.2015, che dovrà comunque essere effettuata entro il 16 aprile 2015.