15 Gennaio 2015
Dal 1° gennaio 2015 dovrà essere l’esportatore abituale a trasmettere la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Fino all’11 febbraio 2015 sarà tuttavia possibile continuare a consegnare la dichiarazione al proprio fornitore.
- L’Agenzia delle Entrate annuncia che è disponibile il nuovo software aggiornato per la compilazione e il controllo delle nuove dichiarazioni di intento.
Il fornitore, che prima era il soggetto obbligato all’invio della comunicazione, a seguito delle novità introdotte deve solo verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (dal cento al duecento per cento dell’imposta).
A tal fine, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, è possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà inoltre possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica.
Si ricorda che rimangono invece invariati gli altri adempimenti (si pensi, a tal proposito, all’apposita tenuta del registro da parte del dichiarante e all’indicazione in fattura degli estremi della dichiarazione d’intento).
La disciplina transitoria
Le disposizioni richiamate trovano applicazione per le operazioni senza applicazione d’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, a nulla rilevando la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento secondo la precedente disciplina.
È però da ricordare che, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono continuare a consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità.
In questo specifico caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Questa specifica previsione è stata introdotta al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente che, all’articolo 3, comma 2, richiede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell’adozione del provvedimento.
Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
La presentazione della dichiarazione d’intento
La dichiarazione d’intento dovrà quindi essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 322/1998).
Sono già presenti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli e le istruzioni per le nuove dichiarazioni di intento che dovranno essere presentate direttamente dall’esportatore abituale.
Le nuove dichiarazioni si compongono di una prima parte, che rappresenta la vera e propria dichiarazione d’intento, e una seconda parte, dedicata al plafond. Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A “Plafond”.
L’aggiornamento
Il software già disponibile sul sito è stato oggetto di un recente aggiornamento, per la correzione di alcuni piccole anomalie, le quali però avevano spesso effetti non indifferenti.
È stato infatti corretto il controllo sulla provincia di nascita che prima impediva di accettare il valore EE, così come è stata corretta l’impostazione del valore 8 del codice carica del rappresentante.