Il nuovo ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità 2015 offre al contribuente nuove e più ampie possibilità di regolarizzare i propri errori, ritardi o dimenticanze in riferimento al versamento di tutti i tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate e di tutte le omissioni riferite all’invio di dichiarazioni o comunicazioni obbligatorie, utilizzando in modo più ampio e ragionevole l’istituto del ravvedimento operoso.

La possibilità di ravvedere i propri debiti o dimenticanze nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è oramai consolidata dal D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.

 

Esistono infatti, fin da allora, due tipologie di ravvedimenti:

  • il ravvedimento “breve”, che consiste nel versamento di una sanzione pari al 3% dell’imposta dovuta (1/10 del 30%) entro i 30 giorni;
  • il ravvedimento “lungo”, che consiste nel versamento di una sanzione pari al 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%) oltre il trentesimo giorno, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.

Già con il D.L. 98/2011 (il c.d. Decreto Salva Italia) è stata inserita l’agevolazione per il contribuente che intende ravvedersi in termini molto brevi (entro i 14 giorni dall’omissione) con l’istituzione del c.d. ravvedimento “sprint”. L’agevolazione consiste nel versamento di una sanzione pari allo 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è effettuato entro il quattordicesimo giorno; dal quindicesimo ed entro il trentesimo, la sanzione si riconduce, ovviamente, al 3%.

I commi dal 634 al 641 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) istituiscono nuove tipologie di regolarizzazione, con lo scopo di agevolare i contribuenti nell’assolvimento degli obblighi tributari e di favorire l’emersione spontanea, modificando il comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Pertanto avremo anche un c.d. ravvedimento “lunghissimo” che prevede il pagamento di:

  • sanzioni al 3,32% (1/9 del 30%), entro 90 giorni;
  • sanzioni al 4,29%, entro 2 anni (o seconda dichiarazione successiva);
  • sanzioni al 5%, oltre 2 anni (o oltre la seconda dichiarazione successiva).

Resta fermo il pagamento degli interessi calcolati giornalmente nella misura dello 0,50% (dal 1.1.2015), dell’1% (dal 1.1.2014) e del 2,50% (fino al 31.12.2013).

Riassumendo:

Saluti