Assicurazione Casalinghe 1 euro al mese

 Scade il 31/01/2015 il termine per il pagamento del premio di assicurazione contro gli infortuni domestici di 12,91 Euro previsto per ogni cittadino in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria casa e famiglia, escluso chi già svolge un’attività per la quale vi è obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza.
Pagamento anche On line
Il pagamento potrà essere effettuato anche on line sul portale internet dell’INAIL tramite carta di credito VISA o MASTERCARD, carta prepagata Postpay o conto Bancoposta.
Si può in alternativa ritirare il bollettino di c/c postale (intestato ad INAIL, P.le Pastore, 6- Roma) presso gli uffici postali o presso le sedi. La data del primo versamento del premio assicurativo coincide con quella in cui la persona inizia a dedicarsi alla cura della famiglia in modo esclusivo come ad esempio, il 18° anno di età oppure nel momento in cui viene a  cessare in modo definitivo o temporaneo la propria attività lavorativa (dimissioni, pensionamento o semplice interruzione di attività lavorativa o entrata in  mobilità o cassa integrazione).
L’importo non è frazionabile e deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

L’ ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LE CASALINGHE

La legge 3 dicembre 1999 n. 493, ha istituito una forma di assicurazione a favore di coloro che non svolgono alcun lavoro subordinato da cui deriva una copertura infortunistica, per la tutela dei numerosi infortuni che si consumano dentro le mura domestiche.
Anche se gli infortuni fra le mura di casa interessano soprattutto le donne, ciò non esclude che l’assicurazione in questo caso non abbia sesso.

Dal primo marzo 2001 infatti e’ divenuta obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL per coloro che hanno le seguenti caratteristiche:
• Età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
• Svolgimento di un’attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell’ambiente in cui vive non legati da vincolo di subordinazione;
• Svolgimento lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo senza effettuare cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente e cassa previdenziale.
Rientrano quindi tra i soggetti assicurabili:
• I pensionati che non abbiano superato i 65 anni
• I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia
Coloro che avendo compiuto i 18 anni, stanno in casa in attesa di prima occupazione
• I lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità ( con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività )
• Lavoratori stagionali, a tempo determinato (con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività)
Sono invece escluse:
• Le persone di età inferiore ai 18 anni o superiori a 65
• Lavoratori socialmente utili
• Borse lavoro
• Coloro che frequentano corsi di formazione e di orientamento
• Tirocinanti
• Lavoratori part-time
• i religiosi e le religiose in quanto non facenti parte di un nucleo familiare così come definito dal decreto.

 

Cosa fare in caso di infortunio
Nel caso in cui si verifichi un infortunio, l’infortunato si rivolgerà al pronto soccorso per le cure del caso, o al proprio medico di famiglia e se il medico riterrà che dall’infortunio sia risultata un’invalidità permanente pari o superiore al 27%, l’assicurato in regola con il pagamento annuale, farà denuncia all’INAIL per la liquidazione della rendita.
Si fa presente che la nuova percentuale del 27% si applica solamente agli infortuni occorsi dal primo gennaio 2007 in quanto fino al 2006 era del 33%.
In questo caso l’infortunato avrà diritto al pagamento mensile di una  rendita esentasse proporzionata all’entità dell’invalidità subita, compreso tra circa 200 euro per i casi meno gravi a un importo di circa 1.200 euro per inabilità fino al 100%.

Lo stato interviene nel pagamento nei seguenti casi:
• reddito personale complessivo lordo fino a 4648,11 appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi 9296,22 annui.
A dimostrazione di ciò andrà fatta un’autocertificazione su modelli disponibili presso tutte le sedi INAIL o i patronati, le associazioni delle casalinghe.