Minimi: beni strumentali al netto di Iva

30 Gennaio 2015

L’Iva (detraibile e non) non deve essere considerata nel calcolo del limite di 20.000 €

Premessa – Ai fini del calcolo del limite di 20.000 euro previsto per l’ingresso al nuovo regime forfettario, il costo dei beni strumentali deve essere assunto al netto dell’Iva a prescindere dal fatto che sia stata esercitata la detrazione. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 22 gennaio.

Beni strumentali – Uno dei requisiti da verificare per l’accesso al nuovo regime (e anche per la permanenza nello stesso) concerne il valore complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali esistenti alla data di chiusura del precedente periodo d’imposta che non deve essere superiore a 20.000 euro. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Iva indetraibile – 
Come noto però per i contribuenti che operano nel regime in questione per le operazioni passive, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972. Si è posto quindi il problema di come considerare tale imposta non detratta per i beni strumentali ai fini del calcolo del limite di 20.000 €.

Videoforum – Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 22 gennaio chiarendo che “con riferimento al regime dei minimi è stato chiarito con circolare n. 13/E del 2008 che, al fine di verificare il limite riferito all’acquisto dei beni strumentali, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del dpr n. 633/1972. Occorre, dunque, far riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano in base alle ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata l’imposta”.

Valore al netto dell’Iva – Pertanto, come già chiarito dalla circolare 7/E del 2008, con riferimento al “precedente” regime dei minimi, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

Esempio – Ipotizzando quindi che un contribuente acquisti un bene di € 17.000 (+ Iva 3.740) ai fini del calcolo del superamento del limite di 20.000 € il valore da considerare sarà solamente 17.000 €. Al contrario i 3.740 € di Iva anche se non detratta non devono essere considerati al fine del computo del costo complessivo dei beni strumentali.

Autore: Redazione Fiscal Focus