Sgravio triennale. Arrivano le istruzioni INPS

  • 17 Febbraio 2015

Tutto pronto per le assunzioni agevolate: ecco le istruzioni per i datori di lavoro

Se un datore di lavoro supera per un dato mese la soglia massima di esonero dal versamento contributivo – pari a 671,66 euro – può conguagliare l’eccedenza nei mesi successivi nel rispetto sempre della capienza (671,66 euro mensili e 8.060 euro annuali).È questo il chiarimento principale contenuto nel tanto atteso messaggio INPS (n. 1144/2015) che detta le regole per fruire dello sgravio contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015 (art. 1, c. 118 e seguenti della L. n. 190/2014).

Bonus assunzioni – La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118 ha introdotto un importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”.
Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio anche i soggetti non imprenditori. Mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua (671,66 euro su base mensile).
La durata è pari a 36 mesi (tre anni) dalla data di assunzione.

Codifica e flusso UniEmens – Passando ora alle specifiche tecniche fornite dall’INPS, è stato precisato che i datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo dovranno richiedere all’INPS l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Richiesta, questa, che potrà essere effettuata avvalendosi della funzionalità “Contatti” dal cassetto previdenziale aziende selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
In caso di esito positivo della richiesta, l’INPS ne darà comunicazione al datore di lavoro mediante il cassetto previdenziale.

Ai fini UniEmens, per esporre il beneficio spettante i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
• nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “TRIE” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
• nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015;
• nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo all’esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. Sul punto, viene precisato che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio.

Casi particolari – Quali dati vanno esposti nel flusso UniEmens in caso di superamento della soglia mensile massima, pari a 671,66 euro? Ebbene, in tal caso l’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale” di “DatiRetributivi”, l’elemento “AltreACredito” i seguenti elementi:
• “CausaleACredito”, con l’indicazione del codice causale “L700” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”;
• “ImportoACredito”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Sul punto, l’INPS ha ritenuto opportuno effettuare una precisazione importante per quanto concerne i casi di superamento della soglia massima mensile. Ebbene, in tal caso l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando la soglia massima annua (pari a 8.0600 euro).
Facciamo due esempi.
Ipotizziamo un rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l’1.05.2015. Per i primi due mesi di maggio e giugno l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 600. A luglio, invece, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 750.
Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 750,00 nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” la somma di € 671,66.
A questo punto, la differenza fra l’importo dell’esonero spettante per il mese di luglio e la soglia massima mensile di esonero, pari a € 78,34 (750,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a 671,66-600,00, per un totale di 143,32 euro.
Ipotizziamo sempre un datore di lavoro che i primi due mesi fruisce un esonero contributivo di 600 euro. Nel terzo mese, però, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 750.
Come nell’esempio precedente, nella denuncia relativa al mese di luglio il datore di lavoro non può esporre la somma di € 1.750 nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell’elemento la somma di 671,66.
La differenza spettante è pari a € 1.078,34 (1.750,00-671,66), supera la quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a € 671,66-600,00 per un totale di 143,32 euro.
Potrà pertanto essere conguagliata nel mese solo la somma di euro 143,32. Mentre l’ulteriore eccedenza pari a € 935,02 (1.078,34-143,32) potrà essere conguagliata secondo le istruzioni sopra indicate nei mesi successivi nel rispetto della capienza.

Importi indebiti 
– Qualora un datore di lavoro si sia avvalso di importi indebiti, dovrà valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
• nell’elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M304” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”;
• nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.

Infine, utili precisazioni arrivano anche per i datori di lavoro agricoli, i quali potranno accedere al beneficio previo invio telematico del modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015”, disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, sezione “Comunicazioni bidirezionali – Invio Comunicazione”.
Attenzione. Entro 14gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. Il termine è perentorio.

Autore: Redazione Fiscal Focus