19 Febbraio 2015
Rilevante la soglia di 10.000 euro
Legge di Stabilità – Per il nuovo regime forfettario istituito dalla Legge di Stabilità 2015 viene previsto che i contribuenti “non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali”. La normativa sopra richiamata prevede quindi che le operazioni nazionali non diano origine ad alcun addebito dell’Iva a titolo di rivalsa e, conseguentemente, viene meno il diritto alla detrazione della stessa sugli acquisti effettuati.
Cessioni intracomunitarie – Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie, la norma prevede che a tali operazioni si applichi il comma 2-bis dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993, secondo il quale “non costituiscono cessioni intracomunitarie […] le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia”. Le cessioni di beni intracomunitarie sono, quindi, assimilate alle cessioni interne senza diritto alla rivalsa (e nell’altro Stato membro non si configura un acquisto intracomunitario). In tal caso, il cedente nazionale deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione è soggetta al regime forfettario, e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del citato decreto legge.
Acquisti intracomunitari – Relativamente agli acquisti intracomunitari si rinvia al regime previsto dall’art. “38, comma 5, lettera c), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. Secondo tale disposizione legislativa gli acquisti di beni intracomunitari, fino alla soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall’articolo 38, comma 5, lettera c), del Decreto Legge 331/1993. Al superamento della citata soglia annua i soggetti operanti nel regime devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che deve essere versata.
Servizi intracomunitari – Per la territorialità dei servizi generici nel regime forfettario trovano applicazione le regole dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972: in caso di servizi resi si emette fattura senza addebito d’imposta e in caso di servizi ricevuti (rilevanti in Italia) si procede ad integrazione o autofatturazione e si versa l’Iva. Quando la controparte è un soggetto passivo Ue si dovrebbe compilare l’Intrastat, eventualmente come da circolare 36/E/2010. Per i servizi in deroga (articoli successivi al 7-ter) valgono le stesse considerazioni previste sui servizi generici. In caso di servizi resi rilevanti in altri Paesi si dovrà anche fare attenzione alla necessità di identificarsi ai fini Iva, qualora sia richiesto dalle disposizioni in tali Stati. Non si compilano mai i modelli Intrastat.