5 Marzo 2015
Sentenza della CTP di Siracusa
A sostenerlo è la sentenza n. 111/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa (pubblicata lo scorso 21 gennaio).
Gli ex rappresentanti di una SRL hanno eccepito con successo il difetto di legittimazione rispetto ad alcuni avvisi di accertamento intestati alla società e notificati dall’Agenzia delle Entrate alla medesima e ai suoi soci quando ormai era intervenuta la cancellazione dal Registro delle imprese.
Il collegio di primo grado, in linea con l’insegnamento della Suprema Corte, ha affermato che la cancellazione di una società consente di presumere il venir meno della capacità e soggettività giuridica della stessa, rendendo opponibile ai terzi tale evento, con la conseguente nullità degli avvisi di accertamento notificati alla società estinta e cancellata dal registro delle imprese, nonché, per derivazione, degli avvisi di accertamento notificati ai soci.
La Cassazione ha infatti chiarito che “la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio” (cfr. sent. n. 6070/2013).
Di qui la decisione dei giudici siracusani di annullare gli avvisi di accertamento in questione, poiché mancanti di un elemento essenziale: il soggetto destinatario (infatti sono stati notificati a una società inesistente).
È doveroso a questo punto ricordare che il comma 4 dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto “semplificazioni”) stabilisce che “ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società, disciplinata dall’art. 2495 del codice civile, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova disposizione che, di fatto, “resuscita” per cinque anni le società estinte, seppure ai soli fini fiscali e contributivi.
In occasione di Telefisco 2015, l’Agenzia delle Entrate ha poi sostenuto che, a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni”, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società estinta potrà essere emesso nei suoi confronti e notificato presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione; “la società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/73. Si ritiene che il suddetto atto sia impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del Codice civile e/o 36 del D.P.R. n. 602 del 1973” (circ. n. 6/E del 2015).