Compensazioni crediti tributari, aspetti contabili e fiscali

ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA –

Compensazioni crediti tributari, aspetti contabili e fiscali

Nella nota operativa n. 11, l’Accademia Romana di Ragioneria fa il punto sull’istituto della compensazione dei crediti tributari, sia orizzontale, che verticale, approfondendone i relativi aspetti contabili e fiscali.

Sul piano oggettivo, il documento identifica i debiti e i crediti che ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 possono essere compensati in via orizzontale.
Si tratta, in particolare, dielle imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, dell’IVA, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e assistenziali, del diritto camerale e della tassa di concessione governativa.
La suddetta modalità di compensazione è soggetta a precisi limiti normativi, a differenza di quanto previsto per la compensazione verticale.
La compensazione verticale di un tributo può avvenire secondo due modalità alternative:
1) attraverso il modello F24;
2) direttamente in sede di dichiarazione (modalità, quest’ultima, non applicabile in alcuni casi particolari).
Più complesso è il caso della compensazione orizzontale.
L’utilizzo di crediti d’imposta per il pagamento di tributi di tipologia diversa, come si è anticipato, è infatti sottoposto a maggiori limiti e controlli.
Proprio con riferimento a tali operazioni, il legislatore è intervenuto di recente con la L. n. 147/2013.
In primo luogo è necessario tenere distinte le compensazioni orizzontali dei crediti IVA con quelli derivanti da altre imposte.
Per quanto riguarda il credito IVA, infatti, vi sono diverse limitazioni in base all’importo utilizzato in compensazione orizzontale:
– compensazione di crediti IVA inferiori a 5.000 euro
Le compensazioni orizzontali per importi inferiori a 5.000 euro possono essere effettuate dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è maturato tramite F24 (ad esempio, per i contribuenti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito IVA 2013 è utilizzabile dal 1° gennaio 2014).
– credito IVA compensato compreso tra 5.000 e 15.000 euro
La compensazione può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione IVA e in particolare dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata. Per effettuare la compensazione si devono utilizzare esclusivamente i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
– compensazioni di crediti IVA superiori a 15.000 euro
La compensazione può essere effettuata, sempre dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata e tramite fisconline/entratel, a condizione che la dichiarazione sia provvista di visto di conformità apposto da soggetti abilitati, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
Per le compensazioni che superano 5.000 euro, l’invio del modello F24, tramite i software dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
La data di addebito tuttavia non potrà essere precedente al giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata (circolare n. 1/E del 2010).
La compensazione orizzontale relativa alle altre imposte (IRES, IRPEF, IRAP, etc.) segue regole leggermente diverse rispetto a quelle in vigore per l’IVA.
In particolare, le compensazioni di imposte diverse dall’IVA possono essere effettuate dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è maturato, a prescindere dall’importo. In nessun caso, dunque, la dichiarazione nella quale viene evidenziato il credito deve essere obbligatoriamente presentata prima della compensazione (circolare n. 10/E/2014).
Qualora il credito fosse superiore a 15.000 euro, così come avviene per l’IVA, sarà obbligatorio apporre il visto di conformità alla dichiarazione che potrà essere comunque presentata successivamente alla compensazione. Detto limite si applica ai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta 2013.
In quest’ultimo caso – rileva l’Accademia Romana di Ragioneria – l’utilizzo dei software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non sembra obbligatorio, in quanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185430/2009 fa riferimento esclusivamente all’utilizzo del credito IVA.
L’utilizzo di Entratel/Fisconline, anche per le compensazioni di tributi diversi dall’IVA, è, però, sicuramente consigliabile.