19 Marzo 2015
Non viene abrogata dal Decreto semplificazioni
Premessa – L’abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti operata dal comma 1 dell’articolo 28, D.Lgs. n. 175/2014 non influisce sulla disciplina prevista dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, che dispone la responsabilità tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento di trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR); dei contributi previdenziali; premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione di un contratto di appalto di opere o servizi.
Decreto semplificazioni – L’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014, abrogando l’articolo 35, commi da 28 a 28-ter, D.L. n. 223/2006, elimina la discussa responsabilità solidale fiscale negli appalti. Le disposizioni abrogate prevedevano, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Decorrenza – L’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti ha effetto dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014); tuttavia, la norma nulla dice riguardo agli effetti dell’abrogazione relativamente al periodo precedente tale data. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 31/2014, è necessario separare la responsabilità del committente da quella dell’appaltatore. In particolare, il committente non era considerato responsabile solidale, ma era soggetto all’applicazione di sanzioni amministrativo-tributarie, in caso di inottemperanza agli obblighi. Di conseguenza, nel caso del committente è possibile applicare il principio del favor rei. L’articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 dispone infatti che: “Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Di conseguenza, per il periodo ante 13 dicembre 2014 la mancata verifica da parte del committente, prima di pagare la fattura, dei versamenti delle ritenute IRPEF effettuati da parte dell’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) con riferimento alle prestazioni svolte nell’ambito del contratto di appalto/subappalto, non sarà sanzionata.
Responsabilità retribuzioni – La responsabilità solidale per retribuzioni e contributi negli appalti non viene abrogata ma al contrario rimane in vigore. Si noti tuttavia che, dal punto di vista processuale, il committente può eccepire il beneficio d’escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; di conseguenza, nel caso in cui sia accertata la responsabilità solidale dei coobbligati, l’azione esecutiva dovrà essere preliminarmente avviata nei confronti di appaltatore ed eventuali subappaltatori e, solo in caso di infruttuosa escussione di questi, l’azione di esecuzione potrà essere intentata nei confronti del committente coobbligato solidale.
Decreto semplificazioni – L’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014, abrogando l’articolo 35, commi da 28 a 28-ter, D.L. n. 223/2006, elimina la discussa responsabilità solidale fiscale negli appalti. Le disposizioni abrogate prevedevano, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Decorrenza – L’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti ha effetto dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014); tuttavia, la norma nulla dice riguardo agli effetti dell’abrogazione relativamente al periodo precedente tale data. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 31/2014, è necessario separare la responsabilità del committente da quella dell’appaltatore. In particolare, il committente non era considerato responsabile solidale, ma era soggetto all’applicazione di sanzioni amministrativo-tributarie, in caso di inottemperanza agli obblighi. Di conseguenza, nel caso del committente è possibile applicare il principio del favor rei. L’articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 dispone infatti che: “Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Di conseguenza, per il periodo ante 13 dicembre 2014 la mancata verifica da parte del committente, prima di pagare la fattura, dei versamenti delle ritenute IRPEF effettuati da parte dell’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) con riferimento alle prestazioni svolte nell’ambito del contratto di appalto/subappalto, non sarà sanzionata.
Responsabilità retribuzioni – La responsabilità solidale per retribuzioni e contributi negli appalti non viene abrogata ma al contrario rimane in vigore. Si noti tuttavia che, dal punto di vista processuale, il committente può eccepire il beneficio d’escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; di conseguenza, nel caso in cui sia accertata la responsabilità solidale dei coobbligati, l’azione esecutiva dovrà essere preliminarmente avviata nei confronti di appaltatore ed eventuali subappaltatori e, solo in caso di infruttuosa escussione di questi, l’azione di esecuzione potrà essere intentata nei confronti del committente coobbligato solidale.
Ritenute – L’articolo 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’articolo 28, comma 2, D.Lgs. n. 175/2014, dispone inoltre che il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta ex D.P.R. n. 600/73, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. In sostanza, il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, è tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600/73, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.