19 Marzo 2015
È online la nuova versione del “Mod. 4 bis Prest.”, utile per la denuncia/comunicazione di infortunio dei lavoratori
Rispetto al vecchio modello, la versione aggiornata prevede le seguenti novità:
• SEZIONE LAVORATORE: inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time);
• SEZIONE DATORE DI LAVORO: aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 D.P.R. 1124/65;
• SEZIONE DATI RETRIBUTIVI: adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Denuncia/comunicazione infortuni – Si tratta, in particolare, di un adempimento a cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Quanto alle tempistiche di invio, l’interessato ha l’obbligo di inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, copia del quale va allegata alla denuncia salvo che non venga trasmessa per via telematica (nel quale caso il datore di lavoro è sollevato dall’onere di invio contestuale del certificato medico).
Sul piano normativo, l’adempimento è legato dall’art. 35 del T.U. Infortuni e dal Dpcm 22 luglio 2011 che impongono l’obbligo di invio telematico della denuncia. Dal 1° luglio 2013, infatti, l’invio telematico della nuova denuncia di infortunio sul lavoro è divenuta obbligatoria, sia per i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative presso l’INAIL, sia per i privati cittadini, nella qualità di datori di lavoro di colf, badanti o lavoratori occasionali di tipo accessorio.
Adempimenti datore di lavoro – Come appena accennato, tra gli adempimenti del datore di lavoro vi è l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Inoltre, è tenuto ad allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia/comunicazione di infortunio tramite compilazione del modulo cartaceo. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 1 e 2, d.p.r. n.1124/1965).
Sul punto, è bene precisare che per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Adempimenti lavoratori – Tra gli adempimenti del lavoratore vi rientra l’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965). In caso contrario, e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
Aspetto sanzionatorio – Sul fronte sanzionatorio, è bene ricordare che la mancata indicazione del codice fiscale del lavoratore fa scattare l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, Legge n. 251/1982). Mentre in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 53, D.P.R. n.1124/1965e s.m.i.
Se, invece, l’infortunio è occorso a un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, D.P.R. n. 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, d. m. 29/05/2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.