14 Aprile 2015
L’art. 2, co. 6, D.L. 2.3.2012, n. 16 ha modificato l’art. 21, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, prevedendo per tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, per le quali vige l’obbligo di emissione della fattura, la segnalazione all’Amministrazione Finanziaria tramite l’invio dello “spesometro”, nonostante si tratti di fatture di modico valore.
In particolare, alla luce delle modifiche apportate con il c.d. D.L. 16/2012, il professionista dovrà effettuareuna sola comunicazione per ciascun cliente-fornitore, indicando il valore totale delle operazioni effettuate nei confronti di ciascuno di essi, senza fare alcun riferimento alla soglia dei 3.000 euro.
I compensi ASL del medico vanno inclusi nel modello – In generale, nel modello della comunicazione polivalente, detto anche “spesometro”, vanno incluse le operazioni relative alle:
– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA.
Nel caso del medico, che emette fattura esente Iva ex art. 10 del D.P.R. 633/72 per le prestazioni in libera professione, mentre per l’attività della mutua, riceve certificazioni mensili dei compensi dall’Asl, va presentato lo spesometro per entrambe le operazioni.
Come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 501679 del 23 settembre 1975, i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture.
Conseguentemente, in base alle disposizioni indicate nell’articolo 23 del D.P.R. 633/72, il medici devono:
– numerare i fogli liquidazione in ordine progressivo, seguendo la stessa numerazione delle fatture emesse;
– registrare i fogli insieme alle fatture emesse, globalmente, mese per mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
Dunque, il contribuente è tenuto alla comunicazione di tutti i corrispettivi fatturati, ma anche delle somme ricevute dalla Asl, senza far riferimento alla soglia.
Infatti il cedolino che i professionisti ricevono è sostitutivo della fattura di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972, con il conseguente obbligo di registrazione contabile, dunque di inclusione tra le operazioni da comunicare entro il 12/21 novembre 2013 (salvo proroghe).
Il documento riepilogativo come soluzione – Ai fini della compilazione dello spesometro un ruolo importante di semplificazione può essere svolto dal documento riepilogativo, disciplinato dall’art.6, commi 6 e 7 del D.P.R. 695/1996.
Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, di importonon superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico, nel quale devono essere indicati: i numeri delle fatture a cui si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Il limite dei 300 euro deve intendersi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione 29/E/1996).
L’annotazione nei corrispondenti registri IVA acquisti e vendite viene effettuata con la tempistica dettata dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972.
Annotazione nei registri – Le fatture o le autofatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate cumulativamente, attraverso un documento riepilogativo, entro iltermine di 15 giorni, rispettando sempre il mese di riferimento.
Le fatture di acquisto, sempre per importi inferiori a 300 euro, possono essere annotate complessivamente, tramite un documento riepilogativo nel modo descritto dalla Risoluzione n.80/E/2012, come segue:
– le singole fatture vanno numerate progressivamente al pari di quelle superiori a detto importo;
– le stesse fatture al di sotto dei 300 euro devono essere riportate nel documento riepilogativo;
– il documento riepilogativo va annotato autonomamente con un proprio numero progressivo.
Nel caso degli acquisti, la registrazione del documento riepilogativo non ha un termine perentorio, dato che il diritto alla detrazione, come previsto dall’art.19 del D.P.R. 633/1972, può essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile.
Per poter detrarre l’imposta, le fatture di acquisto devono essere registrate, al più tardi, entro tale termine, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata.
L’incasso – L’Amministrazione finanziaria ha aggiunto, però, che, “per motivi di omogeneità” l’utilizzo di tali documenti riepilogativi ai fini delle imposte dirette può avvenire soltanto se le fatture emesse e/o ricevute riepilogate in essi sono state tutte saldate. In tale ipotesi, come data del documento riepilogativo deve essere considerata quella dell’ultimo incasso o pagamento indicato nel prospetto. Per contro, le fatture non saldate al momento della registrazione del documento riepilogativo, anche se di importo inferiore a 300 euro, andranno registrate separatamente.
La contabilità ordinaria potrebbe essere di ostacolo – Ove sia stato annotato un documento riepilogativo, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 695/1996, delle fatture messe e ricevute di importo inferiore ad euro 300, nella comunicazione non vengono indicati né codice fiscale né la partita Iva, ma solo il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare complessivo dell’Iva.
Nella Ris. 80/E del 2012 l’AdE ha affermato che tale possibilità è ammessa per il professionista in semplificata. Nei registri Iva e nel libro giornale, il documento riepilogativo potrà riportare, in luogo del nominativo dei clienti, la dicitura “documento ex-art.6 D.P.R. 695/1996“, posto che i nominativi saranno facilmente reperibili nelle fatture allegate al documento riepilogativo.
Seppure la norma non sembra di per sé essere inapplicabile ai contribuenti in contabilità ordinaria, si ritiene che, pur nel silenzio dell’Amministrazione Finanziaria, tale modalità di registrazione non possa essere utilizzata, per ragioni di sistema, da tali contribuenti.
Infatti, per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, civilisticamente le annotazioni sul libro giornale vanno fatte giorno per giorno e non in maniera cumulativa; di conseguenza, l’annotazione unica contrasterebbe con tale obbligo, in quanto altererebbe la situazione economico-finanziaria giornaliera.