E-commerce: in GU le nuove regole

20 Aprile 2015

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015, il D.Lgs. 42/2015, approvato nel CDM del 27.03.2015, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

In particolare, con il citato Decreto Legislativo si interviene sui criteri di determinazione, ai fini IVA, del luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta. Viene stabilito che l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Il nuovo decreto legislativo sostituisce le lettere f) e g) dell’articolo 7-sexies del D.P.R. n. 633/72 e sopprime le lettere h) ed i) del successivo articolo 7-septies e inoltre riscrive l’articolo 74-quinquies (dedicato alle imprese extra Ue che già applicavano un’analoga procedura per l’e-commerce), introducendo gli articoli 74-sexies, septies e octies.

In base alle nuove regole, le prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.

Per evitare ai vari operatori di doversi identificare nei vari paesi in cui sono residenti i propri clienti, è stato istituto il regime denominato “Mini one stop shopping (MOSS)”, operativo a partire dal 1° gennaio 2015. Tale regime opzionale per l’assolvimento dell’imposta relativa ai servizi resi da soggetti passivi nazionali nei confronti di privati stabiliti in altri Stati dell’Unione europea è disciplinato dai nuovi articoli 74-sexies e 74-septies del decreto IVA.

L’adesione al regime speciale, seguendo l’apposita procedura dettata dall’Amministrazione Finanziaria, consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nonché ai soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, di assolvere agli obblighi IVA in Italia senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati.

Grazie al Moss, non è più obbligatoria l’identificazione dei fornitori in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazioni Iva. Infatti, le dichiarazioni Iva trimestrali e i versamenti, trasmessi telematicamente attraverso il Portale Moss saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

L’adesione al MOSS consente di dichiarare in un unico Stato membro le prestazioni rese nei confronti deiconsumatori finali residenti nei territori dell’Unione europea e di procedere al versamento dell’imposta applicata in ciascuno degli stessi, previa presentazione di una dichiarazione.

Si prevede inoltre l’inserimento di un nuovo comma 6-ter, nell’art. 22, Decreto IVA, in base al quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Autore: Redazione Fiscal Focus