6 Maggio 2015
Prendendo l’intero importo pagato con i MAV trimestralmente?
Se ad esempio viene assunta una colf, con orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali. È stata assunta dal 1° luglio 2014. La retribuzione oraria è pari ad € 8,00 e relativamente al IV trimestre 2014 le ore lavorate sono pari a 520, a quanto ammontano gli oneri deducibili?
I contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell’art. 10, comma 2, ultimo periodo, TUIR.
Sono deducibili, inoltre, fino all’importo di € 1.549,37 anche gli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
La norma prevede la deducibilità dei contributi previdenziali in relazione a due tipologie di prestazioni fornite dal lavoratore. Tale possibilità è infatti richiamata con riferimento:
• agli addetti ai servizi domestici, cioè i soggetti che prestano un’attività lavorativa continuativa esclusivamente per la necessità della vita familiare del datore di lavoro privato, quali, ad esempio: colf; baby-sitter; autisti; giardinieri;
• agli addetti all’assistenza personale o familiare; cioè soggetti che provvedono alla cura delle persone del nucleo familiare, quali, esempio tipico, gli assistenti delle persone anziane, comunemente denominate “badanti”.
Diversamente da quanto previsto dall’art. 15, TUIR (detrazione dei compensi erogati a tali soggetti, se il soggetto assistito è “non autosufficiente”) i contributi previdenziali versati sono deducibili a prescindere dalla situazione “fisica” in cui versa il contribuente interessato.
I contributi previdenziali e assistenziali relativi ai soggetti sopra elencati:
• vengono versati dal datore di lavoro, ma sono costituiti da una quota a carico del datore di lavoro e da una quota a carico del lavoratore;
• sono deducibili solo per la quota rimasta a carico del datore di lavoro.
Il versamento all’INPS dei contributi domestici familiari è effettuato per trimestri solari, entro i seguenti termini:
• dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
• dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
• dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
• dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto dei trimestri di competenza.
La contribuzione relativa ai lavoratori domestici prevede il versamento di un contributo ordinario e un contributo integrativo.
Tuttavia, per determinare il valore della quota di contributo deducibile non bisogna utilizzare “direttamente” il totale pagato indicato nella ricevuta di pagamento, in quanto tale valore è composto:
– dalla quota di contributo a carico del datore di lavoro, deducibile nel limite di € 1.549,37;
– dalla quota di contributo a carico del lavoratore, non deducibile dal datore di lavoro.
È quindi, necessario scorporare la parte di onere deducibile in capo al datore di lavoro, in quanto la quota di contributo a carico del lavoratore è già stata dedotta al momento del pagamento delle retribuzioni (il reddito del lavoratore è già al netto della quota di contributi a suo carico).
Per effettuare il calcolo corretto dei contributi deducibili è necessario conoscere l’ammontare del contributo ordinario e di quello integrativo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Gli importi del contributo ordinario (sia la quota a carico del lavoratore che quella a carico del datore di lavoro) sono rinvenibili dalle tabelle di contribuzione predisposte dall’INPS. In particolare, se l’orario di lavoro:
• non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione;
• è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.
A titolo esemplificativo, la tabella relativa ai contributi per il 2014, applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzione di lavoratori assenti (comprensivi del contributo addizionale ex art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012) prevede:
– fino a euro 7,86, un importo di contributo orario pari a euro 1,49 (con assegni familiari) (0,35 per il lavoratore) e di euro 1,50 (senza assegni familiari) (0,35 per il lavoratore);
– oltre ad euro 7,86 e fino a euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 1,68 (con assegni familiari) (0,39 per il lavoratore) e di euro 1,69 (senza assegni familiari) (0,39 per il lavoratore);
– oltre ad euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 2,04 (con assegni familiari) (0,48 per il lavoratore) e di euro 2,06 (senza assegni familiari) (0,48 per il lavoratore);
– per più di 24 ore settimanali, un importo di contributo orario pari a euro 1,08 (con assegni familiari) (0,25 per il lavoratore) e di euro 1,09 (senza assegni familiari) (0,25 per il lavoratore).
Il contributo integrativo obbligatorio versato dal datore di lavoro alla CAS.SA.COLF (CASsa SAnitaria COLF o cassa malattia colf) pari ad € 0,03 (di cui € 0,01 a carico del lavoratore) per ogni ora di lavoro, è deducibile per il datore di lavoro privato in misura di € 0,02 moltiplicato per l’ammontare delle ore lavorate.
Per il calcolo dei contributi dell’esempio proposto, dunque, il totale dei contributi versati dal datore di lavoro risultano pari a:
€ 561,60 (€ 1,08 x 520) contributo ordinario;
€ 15,60 (€ 0,03 x 520) contributo integrativo.
La quota di contributi a carico del lavoratore sono pari ad:
€ 130,00 (520 x € 0,25) contributo ordinario;
€ 5,20 (520 x € 0,01) contributo integrativo.
Dunque in definitiva, l’ammontare deducibile per il datore di lavoro privato è pari a:
€ 431,60 (€ 561,60 – € 130,00) contributo ordinario;
€ 10,40 (€ 15,60 – € 5,20) contributo integrativo.
Il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro risulta quindi pari ad € 431,60 + € 10,40 = € 442,00.