Anticorruzione e falso in bilancio: approvata la nuova legge

REATI SOCIETARI
22 maggio 2015 ore 06:00

di Saverio Cinieri – Dottore commercialista e pubblicista
La Camera, ieri, ha approvato in via definitiva la proposta di legge” Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. Diventano, quindi, legge le nuove norme che prevedono un inasprimento della pena per il falso in bilancio, delitto che torna ad essere applicato a tutte le imprese e non solo a quelle quotate in borsa.
Il falso in bilancio ritorna ad essere un reato che può essere contestato a tutte le società e non solo a quelle quotate in borsa.
E’ una delle più importanti novità che emergono dalla nuova legge in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (A.C. 3008) approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 21 maggio.
Come appena accennato, la novità principale è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa.
La reclusione per le società quotateva da 3 a 8 anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre per le aziende non quotate va da 1 a 5 anni (oggi la pena è l’arresto fino a due anni, ma vi sono casi di esclusione della punibilità, che vengono cancellati dalla nuova legge).
Previsto anche un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico delle società.
La struttura della nuova legge
La legge approvata non contiene solo norme sul falso in bilancio ma è volta a contrastare i
fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall’incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione, appunto, del reato di falso in bilancio.
Il provvedimento, composto di 12 articoli, si suddivide in due parti:
– la prima (artt. da 1 a 8) riguarda, in particolare, i reati contro la pubblica amministrazione (vedi tabella che segue);
– la seconda parte (artt. da 9 a 12) ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali.
Tabella – Reati contro la pubblica amministrazione

Articolo Novità
1 – reati contro la P.A.
– passano a 3 e 5 anni (attualmente, un anno e tre anni) i limiti di durata minima e massima dell’incapacità di contrattare con la P.A. (art. 32-ter c.p.);
– si disciplinano i casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, per prevedere che tale pena accessoria nei confronti del dipendente di pubbliche amministrazioni consegue alla condanna alla reclusione non inferiore ai 2 anni (oggi è per pene non inferiori a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 32-quinquies c.p.);
– aumenta (si passa, rispettivamente, dagli attuali 15 gg. e 2 anni a 3 mesi e 3 anni) il
tempo minimo e massimo di durata della sospensione dall’esercizio di una professione (art. 35 c.p.);
– aumenta l’entità delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del pubblico ufficiale contro la P.A.;
– si introduce una nuova circostanza attenuante nell’art. 323-bis c.p. che consente una
Come cambia il falso in bilancio
Il piatto forte della nuova legge consiste nella modifica del reato di falso in bilancio.
In particolare, l’articolo 9 della nuova legge modifica l’articolo 2621 del codice civile.
L’attuale norma prevede l’arresto fino a due anni per “gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”.
Tale punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi, mentre viene esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
Inoltre, sono previste alcune soglie di non punibilità (che, con la nuova legge scompaiono):
infatti, la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una
variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
In questi casi, scatta una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l’interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili).
Ora, invece, si cambia rotta: il nuovo articolo 2621 codice civile prevede alcune modifiche della diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici
delitti contro la P.A. (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia
efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
2 – sospensione condizionale
Si subordina, all’art. 165 c.p., l’accesso alla sospensione condizionale della pena per un
catalogo di reati contro la P.A. (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater, 320 e 322-bis
c.p.) al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma equivalente al profiitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno
3 – concussione
Si modifica la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), ampliandone l’ambito soggettivo
di applicazione per ricomprendervi anche “l’incaricato di un pubblico servizio”, così tornando alla formulazione ante-legge Severino (L. 190/2012).
4 – riparazione pecuniaria
Si inserisce nel codice penale l’art. 322-quater che stabilisce che, con la sentenza di
condanna per un delitto contro la p.a., venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
5 – associazione mafiosa
Si introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa
(art. 416-bis c.p.).
6 – patteggiamento
Si modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare l’accesso al rito speciale, con riguardo ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato
7 – Autorità anticorruzione
Si pongono in capo al PM che esercita l’azione penale per reati contro la pubblica amministrazione obblighi informativi nei confronti del Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
8 – Legge
Severino Si apportano alcune modifiche alla legge Severino (L. n. 190/2012). fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatati delle comunicazioni) e stabilisce che il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni (il limite di pena non consente, però, l’uso delle intercettazioni).
La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:
– se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni
(nuovo art. 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle
dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;
– la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d’ufficio.
Inoltre:
– con l’introduzione di un nuovo art. 2621-ter, si prevede una ipotesi di non punibilità per
particolare tenuità del falso in bilancio;
– vengono inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n. 231/2001 (art. 25-ter) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all’art. 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100 – 150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.
Infine, si modifica l’art. 2622 c.c. ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle società
quotate.
Tale norma civilistica, nella versione attuale riguarda il falso in bilancio in danno della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a 3 anni.
La norma, così come esce modificata dalla nuova legge, presenta le seguenti novità:
– riferisce l’illecito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni);
– trasforma il falso in bilancio in reato di pericolo anziché (come è previsto attualmente) di
danno, la procedibilità è d’ufficio (anziché a querela);
– come nel falso in bilancio delle società non quotate, elimina le soglie di non punibilità.
Infine, alle società quotate vengono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Anche in tal caso, aumentano le sanzioni pecuniarie previste dal citato D.Lgs. n. 231/2001, che – per il falso i bilancio nelle società quotate – vanno da 400 a 600 quote (dalle attuali 150-330).
Tabella – Falso in bilancio
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Come è Come sarà
– società quotate: reclusione fra i 6 mesi e i 3 anni;
– aziende non quotate: arresto fino a due anni, con casi di esclusione della punibilità.
società quotate: reclusione da 3 a 8 aziende non quotate: reclusione da 1 a 5 anni nessuna causa di esclusione della punibilità