15 Luglio 2015
Sospensione feriale termini. Presentazione del ricorso
Il 2 luglio 2015 un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento avverso il quale vuole proporre impugnazione. Posto che non deve essere attivata la fase di reclamo/mediazione, perché il valore della controversia è superiore a 20mila euro, entro quanto deve essere presentato il ricorso in Commissione tributaria, considerando la sospensione feriale dei termini processuali?
Dal 1° gennaio 2015 la sospensione feriale è stata ridotta, cioè non va più dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, ma dal 1° al 31 agosto.
L’art. 1 della Legge n. 742/1969, come modificato dal D.L. 132/14 (conv. in L. 162/14), prevede infatti che ildecorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative:
• è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno;
• e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Pur riferendosi alle sole giurisdizioni ordinarie e amministrative, la sospensione feriale vale anche per il processo dinanzi ai giudici tributari.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, il contribuente deve presentare il ricorso, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992)
Al detto termine di 60 giorni si applica la sospensione feriale di cui all’art. 1 della L. 742/69; per cui deve essere presentato entro 1° ottobre 2015.
Il termine di 60 giorni per l’impugnazione:
• inizia a decorrere dalla data di notifica (2 luglio);
• si sospende per il periodo dall’1 al 31 agosto (pari a 31 giorni);
• ricomincia a decorrere dal 1° settembre.
Quindi si dovranno conteggiare: 30 giorni dall’1 fino al 31 luglio + 31 giorni di sospensione feriale + altri 30 giorni dall’1 settembre, giungendo così al 1° ottobre.
Autore: Redazione Fiscal Focus